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Marchi tutelati dal deposito della domanda

Il problema della tutela dei prodotti dalle contraffazioni èmolto avvertito al giorno d’oggi, e cioèall’epoca della globalizzazione e dei tarocchi cinesi o vietnamiti, ma in realtà  si tratta di un problema antico, tanto che nel nostro ordinamento ancora oggi i marchi continuano ad essere protetti da un regio decreto degli anni Trenta, sia pure aggiornato e integrato pi๠recentemente.


Quando su un prodotto cala la protezione dell’Ufficio Marchi e Brevetti, il titolare del diritto puಠimpedire a terzi di realizzare e rivendere beni uguali o comunque confondibili e puಠchiedere la rimozione dei simboli contraffatti o direttamente la distruzione dei prodotti falsificati, nonchè il risarcimento dei danni subiti e la pubblicazione della sentenza.

Per ottenere tutto questo, perà², occorre seguire un preciso iter burocratico. Cosa avviene se la contraffazione denunciata si èverificata nel frattempo intercorso fra il momento in cui si presenta domanda per la registrazione di un marchio e quello in cui tale diritto èriconosciuto ufficialmente?


Sul tema èrecentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4217/2010, che peraltro riprende in mano concetti già  elaborati in verdetti precedenti.

La causa riguardava due ditte di giocattoli, una delle quali titolare del copyright del celeberrimo “cubo di Rubik” mentre l’altra aveva immesso sul mercato un passatempo molto simile.

Il punto di contrasto derivava dal fatto che la tutela del marchio della prima èstata riconosciuta dopo che la seconda aveva realizzato la sua produzione, sebbene il deposito della domanda fosse stato anteriore.
La Suprema Corte ha dato ragione alla prima delle due aziende: il fatto che l’iter amministrativo sia particolarmente lungo non puಠpenalizzare il suo diritto. Pertanto, secondo la Cassazione, la tutela del marchio va retrodatata al giorno del deposito della domanda di registrazione.