Quando su un prodotto cala la protezione dell’Ufficio Marchi e Brevetti, il titolare del diritto puಠimpedire a terzi di realizzare e rivendere beni uguali o comunque confondibili e puಠchiedere la rimozione dei simboli contraffatti o direttamente la distruzione dei prodotti falsificati, nonchè il risarcimento dei danni subiti e la pubblicazione della sentenza.
Per ottenere tutto questo, perà², occorre seguire un preciso iter burocratico. Cosa avviene se la contraffazione denunciata si èverificata nel frattempo intercorso fra il momento in cui si presenta domanda per la registrazione di un marchio e quello in cui tale diritto èriconosciuto ufficialmente?
Sul tema èrecentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4217/2010, che peraltro riprende in mano concetti già elaborati in verdetti precedenti.
La causa riguardava due ditte di giocattoli, una delle quali titolare del copyright del celeberrimo “cubo di Rubik†mentre l’altra aveva immesso sul mercato un passatempo molto simile.
Il punto di contrasto derivava dal fatto che la tutela del marchio della prima èstata riconosciuta dopo che la seconda aveva realizzato la sua produzione, sebbene il deposito della domanda fosse stato anteriore.
La Suprema Corte ha dato ragione alla prima delle due aziende: il fatto che l’iter amministrativo sia particolarmente lungo non puಠpenalizzare il suo diritto. Pertanto, secondo la Cassazione, la tutela del marchio va retrodatata al giorno del deposito della domanda di registrazione.