Il tema non ènuovo: il presupposto per l’applicazione dell’IRAP èl’esistenza di un’autonoma organizzazione. In un primo momento l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale requisito era proprio di chiunque eserciti un’attività economica, ma la Cassazione aveva disintegrato tale convinzione specificando che sono privi di tale presupposto i lavoratori autonomi che non si servono di collaboratori non occasionali e non hanno una dotazione di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
In seguito, la medesima decisione fu presa per agenti di commercio e promotori finanziari, rompendo il dogma secondo cui tutti gli imprenditori sono ineludibilmente dotati di autonoma organizzazione.
Con le ultime sentenze (riguardanti un coltivatore diretto, un tassista e un artigiano), la Cassazione ha ulteriormente esteso la sua interpretazione. Secondo la Suprema Corte non ha alcuna importanza se si tratta di reddito d’impresa o di lavoro autonomo: quel che conta èla presenza o meno dell’autonoma organizzazione, valutando caso per caso la sussistenza dei requisiti descritti.
Attenzione, perà²: quest’analisi non riguarda tutti gli imprenditori, ma solo i “piccoli imprenditoriâ€, definiti all’articolo 2083 del codice civile. Percià², secondo la Cassazione l’imprenditore tout-court ha sempre autonoma organizzazione, mentre il piccolo imprenditore potrebbe non averla ed essere dunque esentato da IRAP. In tutti i casi, si ripete, quel che pi๠conta èverificare la situazione concreta della singola ditta.
Ma la Cassazione ha anche fissato un’altra condizione: puಠnon aversi autonoma organizzazione quando l’azienda èinserita in una pi๠ampia rete od organizzazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore