situazione debordante, tanto che il Governo dovette emanare in fretta e furia una leggina transitoria che azzerasse tale nullità per le cartelle già emesse.
Ora all’orizzonte si sta profilando una nuova bomba, innescata dalla commissione tributaria provinciale di Lecce. Mancano ancora due gradi di giudizio, perಠil principio sancito nella sentenza n. 909 puಠdavvero aprire spazi enormi per i ricorsi dei contribuenti.
La vicenda accaduta, in verità , appare del tutto ordinaria. Un contribuente non aveva pagato una serie di imposte ed Equitalia gli aveva notificato l’iscrizione di un’ipoteca sui suoi immobili. Il punto centrale èche la notifica era avvenuta mediante il servizio postale, per raccomandata, esattamente come accade un po’ ovunque nella pratica.
Sennonchè il contribuente ha fatto notare che l’articolo 26, primo comma, del DPR 602/1973 attribuisce la funzione di notificare gli atti soltanto ad alcuni soggetti abilitati (ufficiali della riscossione o soggetti da loro delegati e abilitati, messi comunali, agenti municipali) e non al servizio postale.
Il secondo periodo del comma prevede che in realtà i soggetti citati possano rivolgersi al servizio postale per le notifiche, ma non èprevisto che il concessionario lo faccia direttamente saltando a pièpari le figure del primo periodo.
La conseguenza èche la CTP ha considerato nulla l’iscrizione dell’ipoteca per assenza di una notifica regolare. Se i successivi gradi di giudizio confermeranno il verdetto, saranno migliaia gli atti di riscossione a rischio in tutta Italia per vizio di notifica.