La sanzione della radiazione èstata poi successivamente attenuata dalla cancellazione dal Consiglio nazionale forense (Cnf), in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’avvocato.
Nella sentenza in esame, in particolare, èstato giudicato il caso di un’avvocatessa che in relazione ad un rapporto professionale durato circa tredici anni aveva commesso diverse irregolarità , tra cui si era fatta firmare diverse volte dei fogli in bianco da parte del proprio cliente e aveva emesso fatture solo in relazione ad una piccola parte degli importi ricevuti a titolo di compenso per la propria prestazione professionale. Il comportamento scorretto dell’avvocatessa, inoltre, non èstato considerato attenuato neanche dall’esistenza di un accordo tra le parti che sanciva la libera determinazione del compenso, in quanto ciಠpresupponeva la redazione di note pro forma e l’accettazione delle somme da parte del cliente, nè tanto meno dalla richiesta del cliente di non effettuare fatturazione, in quanto ciಠnon consente al professionista di sottrarsi ad un obbligo imposto per legge.
Pur avendo deciso di ridurre la sanzione, il Consiglio nazionale forense ha comunque sottolineato la gravità del comportamento tenuto dal legale.
Nella sentenza sopra indicata, la Corte di Cassazione ha evidenziato la legittimità della sanzione irrogata, affermando che se per le questioni di fatto èriservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione in misura adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, ribadendo inoltre che tale determinazione non ècensurabile in sede di legittimità , con riferimento al dovere di “lealtà fiscale†del professionista la Corte ha evidenziato la rilevanza dei fatti contestati e ricostruiti dal Cnf .