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Rimborsi pi๠facili per avvocati e professionisti

avvocato

Per i liberi professionisti non èsempre facile ottenere l’incasso di quanto fatturato ai clienti, specialmente in questi tempi di profonda crisi.

La cosa, perà², diviene ancora pi๠seccante (nonchè pi๠grave per le proprie finanze) quando il lavoratore non solo non ottiene quando gli spetta per la sua prestazione ma nemmeno il rimborso per le spese da lui anticipate, come possono essere le marche da bollo o altri oneri vari.

La prassi pi๠diffusa èquella di non anticipare nulla e pretendere dal cliente il versamento anticipato degli importi necessari, ma non sempre ciಠèpraticabile.


Ma èla Corte di Cassazione a venire in soccorso almeno di una delle categorie pi๠esposte a questo rischio, gli avvocati. La sentenza in merito èla numero 21070/09, emessa pochi giorni fa, in cui un avvocato ha ottenuto il riconoscimento del diritto di “distrazione” delle somme dovute da un terzo a favore del suo cliente.


In pratica, l’avvocato, che difendeva un imprenditore in lita con un terzo per un certo credito, aveva anticipato alcune spese ingenti in nome e per conto del suo assistito, e temeva di non venire rimborsato. Vincendo la causa, il terzo ha dovuto versare la somma richiesta all’imprenditore, ma l’avvocato ha chiesto e ottenuto che da tali importi venisse prima defalcata (tecnicamente: “distratta”) l’entità  delle spese che il legale aveva anticipato di tasca sua.

La Cassazione ha anche stabilito che per l’ottenimento di questa distrazione non occorre nessuna domanda ad hoc nè tantomeno una nuova causa: èsufficiente che l’avvocato ponga la richiesta nelle sue conclusioni all’interno della causa principale. In presenza di una richiesta di distrazione, ha concluso la Cassazione, essa deve venire accolta automaticamente, senza che la corte debba decidere sulla sua fondatezza.