Sono passati gli anni ma il tema rimane tuttora scottante. Secondo la normativa attuale, l’età minima èdi sedici anni, e purchè sia stato adempiuto l’obbligo scolastico; fino ad alcuni anni fa, invece, l’unico requisito era l’aver compiuto quindici anni.
Ed èproprio in base alla normativa previgente che la Corte di Cassazione ha dovuto giudicare recentemente un caso, poichè i fatti avevano avuto luogo fra il 1991 e il 1993. Un’azienda aveva assunto illegalmente un ragazzino di appena quattordici anni, salvo poi pagarlo in misura ridotta rispetto ai colleghi pi๠anziani.
Il fatto che il contratto di lavoro fosse nullo, tuttavia, non pregiudicava in alcun modo il diritto del giovanissimo lavoratore ad aver il suo salario, e ad averlo tutto intero.
D’altronde, la stessa Costituzione (art. 37) prevede che, a parità di quantità e qualità del lavoro, il minorenne lavoratore abbia la stessa retribuzione prevista per i colleghi maggiorenni. Come deroga alla norma ordinaria descritta, sono ipotizzabili paghe pi๠modeste nel caso di contratti (si pensi all’apprendistato) nei quali il giovane dipendente acquisisce una formazione professionale di cui ècarente.
Tutto questo, perà², non poteva essere eccepito nel caso in questione: dato che il contratto di lavoro era radicalmente nullo per mancanza dell’età minima, nessuna deroga poteva essere considerata valida ed efficace. Pertanto, il giovane dipendente (ormai pienamente adulto, dopo tanti anni) ha avuto diritto a richiedere lo stipendio integrale, come la Cassazione ha riconosciuto con la sentenza n. 18856/2010.
Fonte: Il Sole 24 Ore