Dal punto di vista fiscale, perà², il legislatore vuole evitare facili abusi che abbatterebbero il reddito imponibile e stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili solamente quando risultano da fatti certi e precisi: l’insolvenza del debitore, dunque, non deve essere semplicemente dichiarata dal creditore, ma deve essere dimostrata. Solo qualora il debitore sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale la sua insolvenza si ritiene automaticamente dimostrata.
All’attenzione della commissione tributaria regionale delle Marche ègiunto un caso che vedeva contrapposti una società e l’Agenzia delle Entrate. Questa società aveva dedotto dal reddito un elevato ammontare di crediti, ritenuti inesigibili, vantati verso un’altra società , controllata dalla prima e localizzata all’estero.
L’Agenzia, ottenendo ragione nel primo grado di giudizio, aveva ritenuto che le due società , dati i legami di partecipazione, si fossero accordate per consentire un vantaggio fiscale alla controllante. La CTR di Ancona, tuttavia, ha dato torto all’Agenzia delle Entrate e ha annullato l’avviso di accertamento che gravava sulla società ricorrente.
Secondo i giudici, infatti, il fatto che vi fossero legami fra creditore e debitore poteva essere indizio ma non certo prova di elusione fiscale. La legge parla di “elementi certi e precisi†per dedurre il credito, ed effettivamente la controllante li aveva prodotti, sebbene non fossero stati ritenuti degni d’attenzione da parte dell’Agenzia.
Con lettere di sollecito, perizie sui bilanci della controllata e altri elementi, infatti, la controllante aveva dimostrato la sua buona fede. E, pi๠in generale, la CTR ha ritenuto che qualunque mezzo di prova si possa ritenere ammissibile per dimostrare l’insolvenza del debitore.
Fonte: Italia Oggi