In realtà , perà², l’articolo 21 della legge IVA (DPR 633/1972) stabilisce che le spese di emissione della fattura non sono mai addebitabili al cliente.
Sulla scorta di questa norma, dunque, le associazioni dei consumatori ritengono da tempo come illegittima la richiesta al cliente di questo contributo.
Tuttavia, proprio perchè gli importi in questione sono irrisori, ben pochi pensano di ricorrere in tribunale; ma per il fornitore, accumulare decine di centesimi su qualche milione di bollette emesse ogni anno non èuna fonte di ricavi da sottovalutare.
Le rare volte in cui la questione ègiunta davanti ad un giudice, comunque, il magistrato di turno ha sempre dato ragione ai consumatori; o, perlomeno, cosଠera fino a pochi giorni fa. Il quadro perಠsembra essere cambiato dopo le due sentenze emesse in pochi giorni dalla Corte di Cassazione, che hanno ribaltato l’orientamento ormai consolidato.
Secondo la Suprema Corte, infatti, un conto èl’emissione della fattura e un altro èla sua spedizione: ragion per cui risulta lecito stabilire contrattualmente che le spese concernenti quest’ultima siano addebitate al cessionario dell’operazione.
Una presa di posizione, quella della Cassazione, che ha suscitato molte critiche presso le associazioni dei consumatori; con il tempo si vedrà se quest’orientamento influirà le prassi della giurisprudenza di merito.