Nonostante l’esistenza di questa esplicita disposizione di legge, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012 ha accolto il ricorso presentato da una datrice di lavoro che ha agito nel mancato rispetto della norma.
► LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LAVORATORE DEQUALIFICATO
La Suprema corte, infatti, ha annullato la sentenza che la riteneva responsabile della violazione dell’art. 4 della legge sopra citata a fronte dell’installazione di quattro telecamere presso l’azienda di cui èlegalmente responsabile, due delle quali inquadranti le postazioni di lavoro dei dipendenti, senza che ci fosse stato alcun accordo con le rappresentanze sindacali o con la commissione interna.
Nella sua sentenza, in particolare, la Cassazione ha affermato che, pur mancando un accordo con le rappresentanze sindacali, nel caso di specie era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito, pertanto a rigor di logica non puಠessere negata la validità del consenso espresso direttamente dai lavoratori a fronte dell’assenza di un accordo con chi dovrebbe rappresentarli.
La sentenza che invece condannava la datrice di lavoro, dunque, èstata annullata in quanto formulata senza tenere in considerazione la finalità della norma, che èappunto quella di tutelare i lavoratori da forme subdole di controllo della loro attività da parte dei datori di lavoro, un rischio che èscluso quando sono loro stessi a dare il consenso.