La legge prevede che tale obbligo debba essere operativo a partire dal 13 agosto 2012, tuttavia attraverso apposito provvedimento èstato fatto slittare al 13 agosto 2013 al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive previste dallo stesso provvedimento e di garantire un’implementazione coerente e completa.
La norma, in particolare, prevede che la copertura debba riguardare i danni causati al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, nonchè quelli derivanti dall’attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Oltre all’obbligo di stipula della polizza assicurativa, la legge prevede inoltre l’obbligo di indicare al cliente i dati della polizza assicurativa al momento del conferimento dell’incarico. La violazione dell’obbligo di informativa costituisce un illecito disciplinare.
Tali obblighi riguardano tutti i professionisti (avvocati, notai, commercialisti, geometri, ecc.) che agiscono in qualità di liberi professionisti, mentre sono esclusi coloro che svolgono la propria attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, infatti, i professionisti sono liberi di decidere se optare o meno per una copertura assicurativa.