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Coefficiente di rivalutazione TFR marzo 2013

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto valido per i rapporti di lavoro interrotti nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 15 marzo 2013 èstato fissato allo 0,3908451%.

Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, viene pagato ai lavoratori dipendenti al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, in virt๠di quanto stabilito dall’art. 2120 del codice civile, indipendentemente dalla causa che ha determinato la fine del rapporto lavorativo.


Il coefficiente di rivalutazione su base mensile, in particolare, ha lo scopo di garantire al lavoratore che la somma a lui corrisposta a titolo di TFR, sulla base degli accantonamenti mensili, venga adeguata al costo della vita. La quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto, infatti, viene rivalutata alla fine di ogni anno solare mediante applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e di un tasso in misura variabile pari al 75,00% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Per le quote accantonate nel corso dell’anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, invece, la rivalutazione avviene sulla base del coefficiente determinato per quel periodo, in particolare mediante l’applicazione di un tasso fisso dell’1,50% e del coefficiente corrispondente.

Sempre riguardo al TFR, i dipendenti di datori di lavoro del settore privato hanno la possibilità  di chiedere un anticipo del TFR fino ad un massimo del 70% della somma accantonata, purchè abbiano prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e purchè tale richiesta sia giustificata dalla necessità  di sostenere delle spese “urgenti”, come ad esempio spese sanitarie o spese per l’acquisto della prima casa, che dovranno essere opportunamente documentate.