Il modello per la comunicazione dell’utenza telematica èstato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 22 febbraio 2013 e dovrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica e secondo le specifiche tecniche contenute nello stesso provvedimento.
Sono esonerati dall’obbligo di inoltro di tale modello i sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, sempre che non siano intervenute variazioni dei dati già forniti. Sono inoltre esonerati i soggetti che ricevono i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri canali, ovvero l’Inps e i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle finanze.
In caso di mancata comunicazione dell’utenza telematica e in tutti gli altri casi in cui risulta impossibile rendere disponibili i 730-4, l’Agenzia delle Entrate provvederà a restituirli ai centri e ai professionisti che hanno prestato l’assistenza fiscale, i quali provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
L’obbligo, ricordiamo, èfinalizzato alla creazione di un flusso telematico capace di assicurare la corretta e tempestiva comunicazione dei dati da Caf e professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate, e tra questa e i sostituti d’imposta o i loro incaricati.