Il ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, conosciuta con l’acronimo ASSOSOM, mediante un documento ufficiale pubblicato in data 20 settembre.
In particolare il ministero del Lavoro ha risposto attraverso l’interpello n. 27 del 2013 del 20 settembre 2013 ad una precisa domanda presentata dall’ASSOSOM in merito all’interpretazione di una norma di legge inerente la procedura di conciliazione obbligatoria nel caso di licenziamenti.
La questione riguarda infatti l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966 che èstata poi modificata per mezzo della legge n.92 del 2012, ovvero la riforma Fornero sul lavoro. La norma si occupa di regolamentare l’intera disciplina della conciliazione obbligatoria in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il quesito posto dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro riguarda nello specifico l’aspetto della normativa che regola l’applicazione della conciliazione obbligatoria nel caso in cui il licenziamento venga effettuato dalle agenzie di somministrazione. In particolare la domanda dell’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro riguarda sia i dipendenti diretti dell’agenzia di somministrazione, sia  i dipendenti inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.
Il ministero del Lavoro ha dichiarato per mezzo dell’interpello pubblicato in data 20 settembre 2013 che la norma che fa capo all’art. 7 della legge n. 604/1966 inerente il tema della conciliazione obbligatoria trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze pi๠di 15 unità o pi๠di 5 se imprenditori agricoli.
La norma suddetta inoltre trova ulteriori campi di applicazione come ad esempio nel caso dei datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano pi๠di 15 lavoratori anche se ogni unità produttiva che fa capo ad essi non raggiunga i limiti; altro caso di applicazione sono i datori di lavoro che occupano pi๠di 60 dipendenti su scala nazionale.
Foto | Sean Gallup/Getty Images News/Getty Images