Dopo aver preso coscienza del fatto che la maternità non costituisce un valido motivo di licenziamento, c’èun’altra informazione da mettere tra quelle che favoriscono i genitori lavoratori. L’elevazione dei limiti di fruibilità del congedo parentale retribuito.Â
L’Inps dichiara che si possono inviare le domande per il congedo parentale retribuito fino ai 6 anni di età del bambino. Una novità che èscritta in uno dei decreti attuativi del Jobs Act, vale a dire il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183â€.
Con il messaggio 4576 del 6 luglio 2015 l’Inps ha dato indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda per il congedo parentale nei casi in cui essa riguarda i nuovi limiti temporali di fruibilità :
La riforma dell’art. 32 cit., consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione èpossibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione èlimitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.Premesso quanto sopra – poichè per la riforma in questione il legislatore non ha previsto un periodo di vacatio legis, disponendo l’immediata entrata in vigore della riforma stessa – nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, èconsentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo†il seguente codice: SR23.
Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea puಠriguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.