àˆ fissata al 30 aprile la scadenza per la presentazione dell’Esterometro 2019 per l’invio dei dati delle fatture estere del primo trimestre, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.Â
E dal mese di aprile in poi, l’invio dovrà essere invece mensile: l’esterometro, si ricorda, èrelativo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato.Â
Il riferimento disponibile per l’invio dell’esterometro, èdato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
La scadenza èrelativa a tutti i soggetti titolari di partita IVA che nel mese di gennaio, febbraio e marzo abbiano emesso o ricevuto fatture da o verso l’estero.Â
Per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA non sono obbligati alla fatturazione elettronica, ma èprevisto l’obbligo della trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere.
I titolari di partita IVA dovranno trasmettere con l’esterometro una serie di informazioni:Â
- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l’operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Esonerati dall’esterometro, i titolari di partita IVA che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non èmessa fattura elettronica.Â
Successivamente la trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere sarà a cadenza mensile e sarà fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso.
ESTEROMETRO, SEMPRE OBBLIGATORIO SECONDO L’AGENZIA
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