La piccola società cooperativa appartiene di fatto al mondo delle cooperative, quindi deve avere come queste uno scopo mutualistico, altrimenti essa non sarà tale. Il numero dei soci puಠraggiungere un massimo di 8 persone, e non superarlo.
Puಠperಠessere possibile, se si raggiungono il numero di soci necessari, trasformare la piccola società cooperative in una cooperativa vera e propria e solo in quella.
Per quanto riguarda gli obblighi di legge essa sottostà di fatto alla stessa regolamentazione delle cooperative, con alcune differenze.
Non èper esempio obbligatorio il versamento di 3/10 del capitale sociale alla Banca d’Italia, la denominazione “Piccola Società Cooperativa†deve essere dichiarata nella ragione sociale, i soci devono essere persone fisiche, mentre invece nella cooperativa tradizionale essi possono essere anche persone giuridiche come enti ed associazioni.
Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, i soci della piccola società cooperativa rispondono solo della quota sottoscritta, mente quelli della cooperativa devono rispondere del capitale sociale sottoscritto.
Naturalmente dal punto di vista amministrativo essa risulta molto pi๠agile, per esempio il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci non sono necessari, salvo quando il potere decisionale viene attribuito all’assemblea dei soci, che in questo caso sono tenuti a nominare un presidente cui spetta la rappresentanza legale.
Un’altra differenza riguarda il collegio sindacale, che non risulta necessario, per legge, se la cooperativa non supera il fatturato annuo previsto dalla legge.