Le novità introdotte dal decreto del Fare del Governo Letta in materia di Equitalia hanno subito alcune modifiche attraverso i lavori parlamentari di adozione del testo di legge approvato dall’Esecutivo. Dopo la modifica del pignoramento di stipendio e pensioni emergono delle modifiche anche per le imprese.
Gli emendamenti apportati al testo originario del decreto del Fare hanno introdotto corpose novità soprattutto pr quanto riguarda il tema della rateizzazione dei debiti con Equitalia e inoltre per quanto riguarda i limiti al pignoramento.
Sono state introdotte delle novità anche per quanto riguarda la vendita dei beni pignorati. Il decreto del Fare inverte un modo di agire orami utilizzato da molto tempo come pratica comune e  consolidata in tema di vendita del bene pignorato. Viene infatti data al debitore la possibilità di agire in prima persona con il consenso di Equitalia.
Il prezzo del bene pignorata che viene venduto avrà perಠdelle limitazioni infatti non potrà essere inferiore a quello fissato fino a 5 giorni prima della data stabilita per il primo incanto. Il contribuente debitore puಠaddirittura chiedere al giudice di nominare uno stimatore o un perito che valuti l’effettivo valore economico del bene nel caso in cui ritenga che il prezzo base fissato per l’asta inadeguato al valore di mercato dell’immobile pignorato.
Sono cambiati anche i termini del pignoramento nei confronti dei terzi, infatti in merito a questo tema sono state previste dal Parlamento alcune modifiche. L’assemblea parlamentare ha esteso da 15 a 60 giorni, il lasso di tempo oltre concesso al terzo per pagare direttamente all’agente le somme dovute dal contribuente debitore.
Sono stati introdotti anche altri emendamenti da parte delle forze parlamentari; in particolare si sono concentrati gli sforzi in tema di rateizzazione dei debiti con Equitalia.
Inoltre l’incremento del numero di rate passa fino a 120 nel caso di comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica. Viene poi innalzato da 20.000 a 120.000 euro l’importo minimo di debito per poter procedere all’espropriazione di un immobile o alla pignorabilità dei beni strumentali fissata a non oltre un quinto del loro valore.