Il 30 settembre 2013 èl’ultima data utile per presentare la dichiarazione redditi pensionati con lavoro autonomo. Tale divieto èstato imposto all’articolo 10 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 503, dove vengono anche specificati tutti i soggetti che sono esclusi da tale procedura e quelli che hanno l’obbligo di adempiere.
In particolare il decreto elenca tutta la serie di casi di esclusione, ovvero tutte le tipologie di soggetto pensionato con lavoro autonomo che non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Tutti i soggetti che non sono citati all’interno di questa casistica sono automaticamente considerati obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
I soggetti esclusi sono:
- titolari di pensione di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994
- titolari di assegno di invalidità Â con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994
- titolari di pensione di vecchiaia
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione ètotalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
- titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Per quanto riguarda il caso delle pensioni di vecchiaia occorre specificare che secondo quanto previsto all’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 tutti trattamenti denominati “pensioni di vecchiaia” che sono a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
Tale condizione èindipendente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento del trattamento e per quanto concerne la liquidazione della prestazione.