Ci sono altri due casi da esaminare relativi al ravvedimento. Anche in questi casi bisogna precisare che il contribuente ha presentato la dichiarazione entro i termini previsti dalla legge. Soltanto in un secondo momento ci si èaccorti dell’errore. Come rimediare? Il primo caso l’abbiamo visto qui, occupiamoci degli altri.Â
Caso n. 2
Il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione. Successivamente si accorge di aver commesso un errore nella compilazione. Ipotizziamo si tratti di un errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale (ad esempio, errore di calcolo nella determinazione degli imponibili).
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa.
In questo caso, la sanzione configurabile èsolo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato. Sanzione che, in sede di ravvedimento, puಠessere versata in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Caso n. 3
Il contribuente non ha presentato entro il termine ordinario la dichiarazione; si accorge dell’errore e la presenta entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva).
La sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione tardiva èpari a 250 euro (misura fissa).
In questo caso, quindi, il contribuente, in sede di ravvedimento, puಠversare in misura ridotta (1/10) la sanzione prevista per la dichiarazione tardiva, quindi 25 euro (lettera c, comma 1, articolo 13, Dlgs 472/1997).
Se dalla dichiarazione tardiva dovesse emergere un debito d’imposta, il contribuente èaltresଠtenuto a versare l’imposta dovuta e i relativi interessi (con decorrenza dalla scadenza del versamento), unitamente alla sanzione per omesso versamento (30%), che, in sede di ravvedimento, puಠessere versata in misura ridotta a seconda del momento in cui si ravvede.