Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono presenti le indicazioni per la compilazione dell’UNICO 2015 per società ed enti non commerciali. Abbiamo affrontato l’argomento già in due articoli. Adesso vi proponiamo la terza parte di spiegazioni che arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate.Â
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare su FiscOggi, sono presenti spiegazioni dettagliate del modello UNICO 2015 per società ed enti non commerciali. Riportiamo il testo presente sulla nostra fonte di riferimento. Dopo aver trattato nella prima parte di visto di conformità distinto ai fini dei redditi e dell’Iva, investimenti in start-up innovative e conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari; dopo aver trattato nella seconda parte di IMU, cessazione di energia elettrica e redditi diversi di natura finanziaria; adesso affrontiamo gli ultimi argomenti:
1. Trasformazione dell’eccedenza di deduzione Ace in credito d’imposta ai fini Irap
Presente nel prospetto del quadro RS dedicato all’agevolazione Ace una nuova colonna per indicare il rendimento nozionale che non èstato possibile utilizzare in abbattimento del reddito e che si intende “trasformare†in credito d’imposta in diminuzione dell’Irap dovuta.
2. Plusvalenza sospesa in caso di trasferimento della residenza all’estero
Gli imprenditori commerciali che hanno trasferito all’estero la residenza, ai fini del monitoraggio della “exit-tax†sospesa, devono compilare gli appositi campi inseriti nel quadro TR.
3. Art bonus
Gli enti non commerciali e le società semplici che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura nell’ambito dell’attività non commerciale devono compilare il nuovo prospetto del quadro RS (Unico Enc) o del quadro RN (Unico Sp) per determinare il credito d’imposta (art bonus) da utilizzare a riduzione dell’Ires dovuta (Unico Enc) o da trasferire ai soci (Unico Sp). Invece, i contribuenti che effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale devono compilare il quadro RU.
4. Modalità di comunicazione delle opzioni
Dal 2015, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della scelta per i regimi di tassazione del consolidato nazionale, della trasparenza fiscale e della tonnage tax va effettuata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, compilando il nuovo quadro OP.
Le bozze sono presenti all’interno della sezione “Modelli in bozza†sul sito dell’Agenzia delle Entrate.