SOCIETà€ SEMPLICE
La società semplice èquel tipo particolare d’impresa nella quale due o pi๠membri condividono beni, denaro o prestazioni, in seguito alla sottoscrizione d’un contratto sociale, allo scopo di raggiungere un obiettivo comune e la cui durate à¨, solitamente, pari alla durata dell’esecuzione dell’opera in questione.
Questo particolare tipo d’impresa, inoltre, non ha bisogno d’alcun tipo di registrazione o di atto costitutivo e garantisce l’anonimato dei soci fondatori.
Purtroppo, una forma giuridica tale, assimilabile ad una comunità d’interessi, sebbene sia di facilissima costituzione (si diventa soci, infatti, anche solo semplicemente prestando alla nuova entità giuridica il proprio lavoro) e di immediata dissoluzione, non garantisce la benchè minima forma di garanzia: i soci, infatti, rispondono solidalmente ed illimitatamente, con il proprio patrimonio personale (non esistendo un capitale di rischio), del fallimento dell’impresa.
Detto questo concludiamo dicendo che il consorzio èl’espressione per eccellenza della società semplice e che nel prossimo capitolo ci interesseremo della società in nome collettivo.
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