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Doppia tassazione sugli onorari del defunto

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Agli eredi di un professionista defunto èandata male. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il loro ricorso alla sentenza di secondo grado presso la commissione tributaria regionale che negava l’esistenza di una violazione del fondamentale principio fiscale del divieto della doppia imposizione.

I ricorrenti, infatti, erano eredi universali di un professionista scomparso improvvisamente diversi anni fa; essi hanno quindi provveduto a liquidare gli affari ancora pendenti del defunto e ad incassare in sua vece le relative parcelle.


Ma la causa del contendere riguardava proprio la sorte fiscale di questi compensi: secondo l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, infatti, essi andavano prima di tutto tassati in sede IRPEF all’interno dell’ultima dichiarazione dei redditi del professionista, redatta in forma postuma dagli eredi.


Dopodichè, i compensi netti ereditati andavano sottoposti all’imposta di successione, soppressa nel 2001 (e poi reintrodotta parzialmente nel 2006), poichè la morte del lavoratore autonomo era avvenuta precedentemente. Il tutto, ovviamente, a carico dei suoi successori.

Il nostro ordinamento vieta che una stessa fattispecie sia soggetta a doppia tassazione, e su questo principio hanno fatto leva gli eredi, non trovando perಠsponda nella magistratura tributaria nè nella Corte di Cassazione.

Nell’ultimo grado di giudizio, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che i presupposti dell’imposizione dei redditi e del patrimonio ereditato sono differenti, e pertanto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ècorretta.

D’altronde, se il professionista avesse riscosso i compensi in vita sarebbe stato ugualmente tassato e successivamente se questi importi fossero entrati nell’asse ereditario sarebbero stati analogamente tassati i successori; dunque il fatto che gli onorari siano stati riscossi in forma postuma dagli eredi non ha cambiato in alcun modo la sostanza della questione.