Il Notariato spiega le imposte di successione e l’accettazione dell’eredità in una pagina del sito ufficiale, fornendo delle dritte a quanti, alle prese con un lutto, hanno anche l’obbligo di rispettare una serie di adempimenti fiscali. Tuttavia ci sono anche altri canali informativi, per esempio il sito dell’Agenzia delle Entrate.Â
Il sito dell’Erario che si occupa degli aspetti fiscali della successione, ha una pagina intera dedicata alle modalità di versamento delle imposte. Ecco cosa occorre fare, l’elenco delle procedure da seguire, il modello per i versamenti e la decadenza dei termini.
Quando nell’attivo ereditario èpresente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.
Il versamento dell’imposta di successione
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata puಠessere pagata anche a rate, con queste modalità :
- almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
- la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Questa rateazione non èammessa per importi inferiori a mille euro.
Il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, cosଠcome quello di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L’importo dovuto, dedotto quanto versato, èiscritto a ruolo con sanzioni e interessi. L’iscrizione a ruolo non ècomunque eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La decadenza èsclusa in caso di “lieve inadempimentoâ€, cioà¨:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
- tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
Il lieve inadempimento èapplicabile anche con riguardo al versamento in unica soluzione.