Contributi gestione separata Inps oltre il massimale sono inutili

L’Inps con il messaggio 4350/2013, in risposta ad un quesito, ha affermato che i contributi versati alla gestione separata Inps oltre il massimale previsto sono inutili, non potendo essere in alcun modo utilizzati ai fini pensionistici. In tale caso, dunque, l’unica soluzione èquella di provvedere al rimborso della quota eccedente di contributi versata.

L’istituto di previdenza sociale, in particolare, ha risposto ad un quesito riguardante un amministratore di società  iscritto alla gestione separata nei cui confronti, in relazione agli anni 2011 e 2012, la società  ha versato contributi sull’intero compenso, superando cosଠil massimale annuo, trovando perಠsull’estratto conto Inps un accredito contributivo ridotto rispetto all’ammontare del versamento e pari al massimale contributivo.

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Indennità  una tantum co.co.pro. 2013

L’Inps con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per fruizione dell’indennità  una tantum da parte dei collaboratori con contratto a progetto nel corso del 2013, in virt๠delle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro (legge 92/2012).

In particolare, l’articolo 2 della suddetta legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale indennità  debba essere riconosciuta solo ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che soddisfino al contempo una serie di requisiti.

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Omesso versamento contributi co.co.co.

La legge n. 183/2010, cosiddetto “collegato lavoro”, ha equiparato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori co.co.co. all’omesso versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti. A fronte di cià², dunque, in entrambi i casi si configura l’ipotesi di reato prevista dalla legge n. 638/1983.

In particolare, sulla base dell’entrata in vigore della legge 183/2010, il nuovo reato si applica alle denunce pervenute dall’EMens a partire da novembre 2010.

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Ricevere il CUD 2013 Inps cartaceo

A fronte di quanto previsto dalla Legge di stabilità , che impone alle pubbliche amministrazioni l’utilizzo del canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna, l’Inps non provvederà  all’invio del CUD 2013 cartaceo tramite posta come fatto fino allo scorso anno ma renderà  disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati in modalità  telematica.

A fronte di cià², dunque, sarà  possibile consultare il CUD Inps 2013 online accedendo alla sezione “servizi al cittadino” del sito internet www.inps.it.

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Sportello mobile Inps dal 1° marzo 2013

A partire dal 1° marzo 2013 sarà  attivato lo sportello mobile Inps, un nuovo servizio fornito dall’istituto di previdenza sociale con l’obiettivo di erogare in forma agevolata alcuni prodotti e servizi istituzionali ai cittadini che potrebbero incontrare alcune difficoltà  nell’utilizzo dei canali ordinari messi a disposizione degli utenti.

I cittadini potranno accedere al nuovo servizio attraverso un numero telefonico dedicato e identificandosi attraverso un codice personalizzato, entrambi comunicati ai soggetti interessati tramite apposita lettera che l’istituto sta provvedendo a spedire in questi giorni.

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Consultare il Cud Inps 2013 online

Al fine di attuare un taglio dei costi, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 228/2012, quest’anno l’Inps non provvederà  alla spedizione tramite posta tradizionale del Cud 2013 ma, contrariamente a quanto fatto fino allo scorso anno, renderà  disponibile la certificazione direttamente online.

In particolare, entro il 28 febbraio prossimo l’istituto provvederà  a rendere disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati nella sezione “Servizi al cittadino” del suo sito internet.

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Aliquote contributive gestione separata 2013

L’Inps con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2013 ha indicato le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

In particolare, per l’anno 2013 l’aliquota contributiva e di computo èstata elevata al 20%, con un incremento del 2% rispetto allo scorso anno, mentre rimane ferma al 27% quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

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Modello variazione nucleo familiare Inps

Nel caso in cui durante il periodo di richiesta degli assegni familiari si verifichi una variazione della composizione del nucleo familiare, il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro oppure all’ufficio Inps territorialmente competente apposito modulo (scaricabile tramite il link in fondo) opportunamente compilato in cui si comunica la variazione del nucleo familiare e i motivi che l’hanno determinata.

A tale modello in alcuni casi specifici devono essere allegati documenti da cui risulta la variazione. Ad esempio, qualora questa riguardi i figli equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, ènecessario allegare la dichiarazione di responsabilità  del richiedente e le relative sentenze.

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Contributi artigiani e commercianti 2013

Nel 2013 èscattato il primo incremento di 0,45 punti percentuali sull’aliquota contributiva per artigiani e commercianti stabilito dal Dl Salva Italia. Tale incremento, ricordiamo, si ripeterà  ogni anno fino a quando non verrà  raggiunto il 24%.

In particolare, per quanto riguarda il comparto degli artigiani, l’aliquota base di quest’anno èdel 21,75% (3.347,59 euro) per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con pi๠di 21 anni e del 18,75% (2.886,88 euro) per i coadiuvanti/coadiutori con meno di 21 anni. Per i commercianti, invece, l’aliquota base èdel 21,84% (3.361,41 euro) per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con pi๠di 21 anni e del 18,84% (2.900,70 euro) per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni di età .

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prelievo,paradiso fiscale, soldi, dichiarazioni

Cassa integrazione straordinaria e procedure concorsuali

Il decreto 4 dicembre 2012 del ministero del Lavoro, in attuazione della legge n. 223/1991 come modificata dal decreto legge n. 83/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/2013, individua i parametri oggettivi per l’autorizzazione della concessione della cassa integrazione straordinaria nei casi di sussistenza di prospettive per la ripresa dell’attività  o per la salvaguardia dei livelli di occupazione, da applicare alle richieste di cassa integrazione straordinaria presentate dal 2 febbraio 2013 in riferimento alle ipotesi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

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Importi massimi trattamenti di integrazione salariale 2013

L’Inps con la circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità , ASpI, mini-ASpI e l’assegno per le attività  socialmente utili per il 2013, sulla base della retribuzione mensile di riferimento.

In particolare, in caso di retribuzione pari o superiore a 2.075,21, l’importo massimo lordo èdi 959,22 euro (netto 903,20 euro), mentre in caso di retribuzione superiore a 2.075,21 euro l’importo massimo lordo èdi 1.152,90 euro (netto 1.085,57 euro).

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Mobilità  esclusa in caso di licenziamento individuale nel 2013

L’iscrizione alle liste di mobilità  riguarda solo i lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro in virt๠di licenziamenti collettivi e non anche quelli che invece si trovano disoccupati a seguito di un licenziamento individuale.

A comunicarlo èstato l’Inps, che mediante apposita circolare sull’argomento ha spiegato che a partire dal 2013 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, ossia per ragioni inerenti all’attività  produttiva e all’organizzazione del lavoro, non possono pi๠iscriversi alle liste di mobilità . Di conseguenza, questi stessi lavoratori non possono usufruire degli incentivi per la riassunzione che l’iscrizione in queste liste comporta.

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Pensioni minime Inps 2013

La pensione minima spetta a coloro che, a fronte dei contributi versati durante la propria attività  lavorativa, hanno maturato una pensione mensile di importo inferiore ad una determinata soglia prestabilita e che, sulla base di alcuni calcoli statistici, non consentirebbe loro di vivere.

A favore di tali soggetti, dunque, viene erogata una somma di denaro integrativa rispetto alla pensione maturata e il cui importo varia di anno in anno.

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prelievo,paradiso fiscale, soldi, dichiarazioni

Durata indennità  ASpI

A partire dal 1° gennaio 2013 l’indennità  di disoccupazione èstata sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), che allo stesso modo consiste in un contributo mensile erogato a favore di lavoratori che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , sempre che siano in possesso dei requisiti previsti in termini di contributi versati nel corso dell’ultimo biennio.

Per quanto riguarda in particolar modo la durata della prestazione, le nuove norme prevedono un allungamento legato all’età  anagrafica dell’avente diritto.

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Requisiti e durata mini-ASpI

A partire dal 1° gennaio 2013 la mini-ASpI sostituisce l’indennità  di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti. Alla pari di quest’ultima, la mini-ASpI consiste in un’indennità  che viene erogata nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà  ma che al contempo non sono in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’ASpI ordinaria.

Pi๠nel dettaglio, per poter ottenere tale indennità  ènecessario, oltre ad aver perso involontariamente il lavoro, poter far valere lo status di disoccupato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonchèaver versato almeno 13 settimane di contribuzione da attività  lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

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