Accertamento esecutivo sulle imposte

Dall’1 ottobre scorso sono entrate in vigore in Italia delle norme sugli accertamenti fiscali per cui questi diventano esecutivi; in particolare, gli accertamenti sulle imposte che diventano esecutivi riguardano quelli relativi a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2008, ovverosia quelle relative all’anno di imposta 2007.

Gli accertamenti esecutivi a carico dei contribuenti, in particolare, possono riguardare le imposta sui redditi, l’Iva, ovverosia l’imposta sul valore aggiunto, ma anche l’Irap, l’imposta regionale sulle attività  produttive. La decorrenza dell’esecutività  degli accertamenti èinvece decorsa dall’1 gennaio del 2011 per i crediti contributivi dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps).

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Redditi dei ristoranti ricostruiti dai tovaglioli

La sentenza n. 18475/2010 emessa dalla Corte di Cassazione ègià  stata ribattezzata dalla stampa specializzata come “la sentenza del tovagliolo”, che ha posto fine al contenzioso che vedeva contrapposti un noto ristorante di Bassano del Grappa e la locale Agenzia delle Entrate.

In sede di accertamento, l’Agenzia aveva riscontrato, pur a fronte di scritture contabili formalmente corrette, una serie di incongruenze tali da far sospettare che il reale volume d’affari fosse ben pi๠elevato dei modesti valori dichiarati.

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Perdita della contabilità , cosa fare?

Il nostro ordinamento fiscale èricco di leggi e regolamenti che disciplinano ogni situazione fino alle virgole, ma paradossalmente èdel tutto mancante qualsiasi norma su una questione che invece, quando il problema si manifesta, riveste importanza enorme.

Si tratta del caso in cui le scritture contabili vanno perdute, per qualunque motivo: disastro naturale, furto, incendio e cosଠvia.

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Contestare una fattura

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In linea di massima, l’Agenzia delle Entrate ha sempre avuto la possibilità  di contestare singole fatture esibite dal contribuente: o perchè facessero riferimento ad operazioni inesistenti, o perchè comunque gli importi indicati fossero stati incrementati o ridotti rispetto al reale a seconda delle esigenze di fornitore e cliente.

In tutti i casi, comunque, toccava agli organi dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare tali asserzioni, riferendosi a singole fatture e senza che questo andasse a toccare gli altri documenti.

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