La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.
alloggio
Imprese e professionisti non sempre possono detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti; una situazione tipica si ha quando la spesa èdocumentata non da fattura bensଠda scontrino o ricevuta fiscale.
Detrazione IVA per vitto e alloggio: circolare discutibile n. 6/2009
Dal settembre scorso, èpossibile dedurre integralmente l’IVA sulle spese di vitto e alloggio, purchè inerenti all’attività e regolarmente documentate con fattura; in precedenza, invece, l’imposta sul valore aggiunto calcolata su queste voci di spesa era totalmente indetraibile.
Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.
Spese di trasferta per i dipendenti
La disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi-spese a favore dei dipendenti (e assimilati) in relazione alle trasferte di lavoro èpiuttosto complessa, e distingue nettamente fra l’imponibilità di questi rimborsi per i lavoratori e la deducibilità per il datore di lavoro.
Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).
àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.