Home » Adempimenti fiscali amministratore di condominio

Adempimenti fiscali amministratore di condominio

Il soggetto che svolge attività  di amministratore di condominio viene considerato un lavoratore autonomo, pertanto èobbligato ad aprire la partita Iva entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento di tale attività .

Tuttavia, ai fini dell’individuazione degli adempimenti fiscali che l’amministratore di condominio ètenuto ad ottemperare, ènecessario distinguere a seconda delle diverse modalità  mediante cui viene svolta tale attività .


Pi๠nel dettaglio, nel caso in cui l’attività  venga svolta in maniera sistematica, abituale e organizzata, il reddito percepito èconsiderato reddito da lavoro autonomo, pertanto si applicano tutti gli obblighi previsti in materia di Iva, quindi fatturazione, tenuta dei registri Iva, versamento dell’Iva periodica, dichiarazione, ecc. Allo stesso modo, devono essere ottemperati tutti gli obblighi previsti in materia di Iva, in quanto il reddito prodotto èconsiderato reddito da lavoro autonomo, anche nel caso in cui l’attività  di amministratore delegato venga svolta contemporaneamente con l’esercizio di altra attività  professionale.

La situazione cambia invece nel caso in cui l’attività  di amministratore di condominio venga svolta in via continuativa da un soggetto non esercente arti o professioni, senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Il caso tipico èquello di un soggetto che abita in un condominio e che si occupa anche della gestione dello stabile. In tal caso il reddito che ne deriva èconsiderato assimilato a quello di lavoro dipendente, per cui la tassazione èquella solitamente applicata a tale tipologia di reddito e non sussiste alcun obbligo ai fini Iva.

Infine, nel caso in cui tale attività  venga svolta da società  di persone o di capitali, nominate amministratori con rappresentanza del condominio, il reddito èconsiderato reddito d’impresa e si applicano gli obblighi previsti dalle disposizioni Iva.