Fra i provvedimenti pi๠rilevanti, si ricordano l’abolizione delle tariffe minime e il divieto agli Ordini di imporre limiti al diritto dei professionisti di farsi pubblicità .
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (VI)
Nell’ipotesi di intese e abusi di posizione dominante, come accennato in precedenza, l’intervento dell’Authority èsuccessivo: qualora infatti il Garante abbia notizia di una possibile violazione, apre un fascicolo d’indagine.
Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (V)
Si puಠverificare il caso che esse si mantengano giuridicamente distinte ma una acquisisca partecipazioni di controllo dell’altra e quindi si crei un gruppo; oppure che due società distinte creino una joint-venture cui delegare l’attività in quel settore; o ancora, avviene una fusione: le due o pi๠società scompaiono dando vita ad un unico nuovo soggetto (fusione pura) oppure una di esse assorba le altre al proprio interno (fusione per incorporazione).
Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (III)
Questo per non porre troppi paletti agli interventi del Garante: si èvoluto, cioà¨, evitare che una norma troppo dettagliata potesse togliere dalle competenze dell’Authority determinate situazioni concrete altrettanto rilevanti.
Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (I)
La legge italiana si pone con un raggio d’azione residuale: esistono infatti tre grandi tipologie di atti perseguiti (le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni), e per tutti e tre i casi l’eventuale superamento di certi limiti fa scattare la competenza delle autorità antitrust dell’Unione Europea.