Per molti la definizione di impresa e la definizione di azienda potevano coincidere, ma questo potrebbe far cadere in errore poichèper azienda si intende l’insieme di tutti i beni che vengono opportunamente organizzati dal proprietario di azienda o dal manager con lo scopo di portare avanti una specifica attività economica.
azienda
Diritto di usufrutto
L’usufruttuario di un terreno, per esempio, potrà coltivarlo e fare ciಠche desidera dei frutti del suo lavoro; allo stesso tempo, perà², tutte le spese sostenute per la coltivazione e, in generale, gli oneri legati al terreno ricadranno su di lui e non sul titolare del diritto di proprietà (il “nudo proprietarioâ€). Il discorso vale anche dal punto di vista fiscale: sarà l’usufruttuario e non il nudo proprietario a dichiarare il reddito di quel terreno e a pagare l’eventuale ICI.
Fra colleghi ci si ruba le intuizioni
Nella vita di ogni azienda, anche microscopica, capita infatti che nella pratica di tutti i giorni si individuino delle nuove soluzioni per risparmiare tempo, ridurre i costi, aumentare l’efficienza di un dato processo o prodotto.
Le società in crisi puntano sul concordato preventivo
Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (IV)
Guida al trasferimento d’azienda (IX)
Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà ugualmente un’attività d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.
Guida al trasferimento d’azienda (VIII)
Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.
Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.
Guida al trasferimento d’azienda (VII)
Come già accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.
In compenso, tale cessione dovrà essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio†dell’azienda.
Guida al trasferimento d’azienda (V)
Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.
Guida al trasferimento d’azienda (VI)
La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.
Si hanno perಠalcune particolarità da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.
Guida al trasferimento d’azienda (IV)
Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.
Guida al trasferimento d’azienda (III)
Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationemâ€: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.
Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.
Guida al trasferimento d’azienda (II)
Un esempio tipico èquello di una catena di negozi: se una delle filiali fosse ceduta ad un terzo e costui proseguisse in proprio l’attività in quella sede, allora quanto avvenuto èindiscutibilmente la cessione di un ramo d’azienda.
Ma se al contrario mancasse questa sinergia fra le singole componenti trasferite, allora avremo a che fare semplicemente con la separata cessione di tanti beni (arredi, cancelleria…).
Individuare se si èavuta una cessione di un ramo d’azienda oppure di tanti singoli beni èun compito di grande importanza, anche e soprattutto per i suoi riflessi fiscali.
Guida al trasferimento d’azienda (I)
La dottrina economica, nel corso degli anni, ha elaborato decine di altre definizioni, semplici o complesse, sul significato del termine “aziendaâ€.
In particolare, tutte pongono l’accento sul fatto che essa assume un valore e un significato maggiore rispetto alla semplice sommatoria dei beni e dei diritti che la costituiscono: il fatto che questi si connettano gli uni con gli altri e che siano vincolati al raggiungimento delle finalità stabilite dall’imprenditore (reddituali, di crescita dimensionale…) determinano una sinergia funzionale che rende l’azienda qualcosa di pi๠e di diverso rispetto ad un mero coacervo di beni.