Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (sesta parte)

tasse

Un’ultima questione correlata ai calcoli per la base imponibile riguarda l’eventuale versamento della rettifica sull’IVA detratta, ai sensi dell’articolo 19-bis-2 del DPR 633/1972, di cui abbiamo trattato in un articolo precedente della nostra guida.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa costituisce a tutti gli effetti un costo per il contribuente, che quindi potrà  portare l’ammontare della rettifica in deduzione della base imponibile secondo, ancora una volta, il criterio di cassa. Va ricordato che anche questa rettifica puಠessere pagata ratealmente, con tutte le relative conseguenze.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quinta parte)

soldi

Negli articoli precedenti, abbiamo affrontato tutte le questioni principali relative ai calcoli per la base imponibile dell’imposta sostitutiva che grava sugli aderenti al “forfettone”.

Per chiudere il discorso, non resta che affrontare alcune questioni minori sollevate nel tempo dai contribuenti e successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, quando non direttamente dalla legge o dal decreto ministeriale d’attuazione.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quarta parte)

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Oltre ai beni ammortizzabili e alle rimanenze di magazzino, dagli esercizi precedenti a quello di adesione al regime agevolato possono arrivare anche “retaggi” fiscali di altro genere. Sono infatti numerose le norme IRPEF che stabiliscono come diverse poste attive o passive rinviano la propria imponibilità  o deducibilità  al futuro rispetto all’esercizio di competenza.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (terza parte)

Se l’imprenditore o professionista apre direttamente la sua attività  come contribuente minimo, non sorge il problema di rapportarsi col passato.
Il discorso èperಠdiverso quando il soggetto aderisce al “forfettone” in un periodo d’imposta successivo al primo. In questo caso, infatti, ci sono solitamente diverse poste di valenza fiscale ancora pendenti cui dare una sistemazione.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (seconda parte)

Nel calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul reddito propria dei contribuenti minimi vi sono alcuni aspetti particolari cui badare con molta attenzione.

Per esempio, èstabilito che i contributi previdenziali versati (a saldo o in acconto) nel corso dell’anno vengono sottratti dalla base imponibile lorda; e se quest’ultima fosse di importo inferiore (o addirittura negativo), la quota di contributi non necessaria al fine di azzerare la base imponibile stessa èriportabile in qualità  di onere deducibile nel Quadro RP del Modello UNICO per essere sottratta dalla base imponibile IRPEF, nell’ipotesi che il contribuente disponga di altri redditi.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (prima parte)

La particolarità  pi๠nota in assoluto del regime contabile dei contribuenti minimi èla sottrazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dai normali meccanismi dell’IRPEF e la sua sottoposizione ad un’imposta sostitutiva caratterizzata da un’aliquota secca del 20%.

In realtà , che questo si traduca in un effettivo risparmio in termini fiscali ètutto da verificare, caso per caso; ma una cosa certa èla radicale semplificazione dei calcoli per la determinazione della base imponibile.

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Contribuenti minimi: IRAP, addizionali, studi di settore e INPS

deducibilità  spese di rappresentanza

Le semplificazioni maggiori per i contribuenti minimi si hanno nel campo delle imposte dirette. Innanzitutto, gli aderenti al “forfettone” sono totalmente esenti da IRAP: dunque, niente dichiarazione e niente versamenti.

In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimi”: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.

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Contribuenti minimi: le rettifiche imposte dall’articolo 19-bis-2

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Una delle regole pi๠complicate della già  non facilissima legge IVA (DPR 633/1972) ècontenuta nell’articolo 19-bis-2 e va applicata da tutti coloro che, per un qualunque motivo, si trovano a dover modificare da un esercizio all’altro le regole adottate sulla detraibilità  dell’IVA sugli acquisti, rettificando le detrazioni già  eseguite qualora si verifichino dei fatti nuovi che cambino le regole del gioco.

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Dichiarazione IVA per contribuenti minimi (seconda parte)

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I contribuenti minimi sono sottratti alla gran parte degli ordinari adempimenti dell’IVA.

Essi, dunque, non devono registrare nè gli acquisti nè le cessioni, limitandosi a conservare le fatture e gli altri documenti e ad esibirli a richiesta delle autorità  finanziarie (nulla vieta, ovviamente, che essi decidano spontaneamente di tenere ugualmente le scritture contabili); non devono compiere le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) nè versare l’acconto di dicembre; non devono presentare la dichiarazione IVA nè la comunicazione annuale dei dati rilevanti.

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Dichiarazione IVA per contribuenti minimi (prima parte)

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Una delle caratteristiche fondamentali dell’adesione al regime dei contribuenti minimi èil particolarissimo regime IVA cui si èsottoposti. I “minimi”, infatti, sono certamente soggetti passivi dell’imposta, dotati di partita IVA e soggetti all’obbligo di fatturare le operazioni attive o comunque di certificare i corrispettivi, ma non devono e non possono calcolare e addebitare l’IVA ai propri clienti.

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I contribuenti minimi e i regimi incompatibili

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Il regime previsto per i contribuenti minimi èincompatibile con numerose altre ipotesi contabili e/o fiscali previste dalla legge per situazioni particolari. Ciಠsignifica che aderire ad uno di questi altri regimi speciali automaticamente comporta l’impossibilità  di far parte dei “minimi”.

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno elencato nel dettaglio tutte queste ipotesi d’incompatibilità .

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Contribuenti minimi: i requisiti per l’accesso (III)

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Il requisito per l’accesso al regime contabile dei contribuenti minimi che ha lasciato pi๠perplessità  e che ha richiesto le maggiori precisazioni nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate concerne l’acquisto dei beni strumentali nel triennio precedente, che non deve superare la soglia di quindicimila euro.

Per verificare la continuità  nel tempo del rispetto del requisito, occorre che ogni anno si rifacciano i calcoli col riferimento all’ultimo triennio.

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Contribuenti minimi: i requisiti per l’accesso (II)

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Un altro elemento indispensabile per essere considerati contribuenti minimi èquello di non avere compiuto alcun tipo di cessione all’esportazione nel periodo d’imposta precedente.

Secondo la legge IVA, si considera un’operazione di questo genere quella in cui determinati beni sono ceduti ad una controparte situata in un Paese extracomunitario (laddove la semplice “esportazione” consiste nel trasferimento fisico dei beni, senza necessariamente traslazione della proprietà ).

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Contribuenti minimi: i requisiti per l’accesso (I)

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Si èdetto che chi presenta i requisiti indicati dalla legge accede naturalmente al regime contabile dei contribuenti minimi senza particolari formalità . Ma quali sono questi fantomatici requisiti?

La legge ne indica diversi, e devono essere rispettati tutti congiuntamente per entrare nel mondo dei “minimi”.

Una delle principali critiche mosse periodicamente a tale regime contabile, peraltro, riguarda proprio le eccessive barriere all’ingresso, e sono presenti diverse iniziative parlamentari tese a ridurre i requisiti.

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Contribuenti minimi: l’adesione

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Per prima cosa, èbene precisare chi e in che modo puಠaccedere al regime contabile previsto per i contribuenti minimi. La legge, infatti, pone numerosi requisiti da soddisfare.
Va subito premesso che quello che stiamo trattando èun regime naturale. In ambito tributario, si parla di “regime naturale” quando esso si applica automaticamente allorchè un determinato contribuente presenta i requisiti richiesti dalla legge.

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