Lo stop della Camera al decreto Esodati

Bloccata deducibilità  Irpef 2014 contributo servizio sanitario nazionale

Lo stop della Camera al decreto Esodati

Non sarà  pi๠deducibile ai fini Irpef il contributo al servizio sanitario nazionale sulla polizza di assicurazione Rc auto. La deducibilità  di tale di tale contributo al SSN era infatti possibile ai fini Irpef, Ires e Irap. La prevista decorrenza del periodo di imposta era quella in corso fino al 31 dicembre 2014. Il provvedimento in questione èstato preso per mezzo del decreto legge n. 102 del 2013 convertito successivamente in legge dello Stato n. 124. Parliamo in pratica del decreto che ha provveduto a cancellare la rata di settembre dell’imposta municipale unica sulla prima casa.

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Classificazione fiscale automezzi aziendali

Classificazione fiscale automezzi aziendali

Potrebbe essere molto interessante, se non addirittura utile o fondamentale, cercare di capire come lo Stato consideri e classifichi, dal punto di vista puramente fiscale, gli automezzi aziendali, in particolare le autovetture, ai fini della deducibilità  dei costi per un professionista titolare di partita IVA piuttosto che ai fini della deducibilità Â del reddito delle società  soggette ad IRES.

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Insussistenze di cassa deducibili

Nei grandi supermercati, ma spesso anche nei negozi di quartiere, ècosa di tutti i giorni che le liquidità  effettivamente presenti in cassa a fine giornata non coincidano con quelle che risultano formalmente dalla contabilità .

I motivi sono molteplici: si va dai piccoli arrotondamenti fatti al singolo cliente, a cui magari sono stati abbuonati quei due centesimi che gli mancavano per pagare esattamente quanto risultava dallo scontrino, alle monete rotolate sotto il bancone fino agli errori di conteggio; e non si possono nemmeno escludere a priori piccoli furti compiuti dai dipendenti.

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Deducibilità  delle sanzioni

Il tema se le sanzioni siano o no deducibili nel calcolo dell’imposta sui redditi di imprese e professionisti èantico e controverso. Le leggi fiscali escludono espressamente la deducibilità  solo di alcune sanzioni specificamente indicate dalle singole leggi, e in particolare èscluso per le stesse sanzioni di natura tributaria, incluse quelle “autocomminate” spontaneamente in sede di ravvedimento operoso.

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Immobili dei professionisti: tassazione dal 2007

casa di legno

Per gli immobili che i professionisti hanno acquistato nei periodi di imposta dal 2007 al 2009, il Governo Prodi aveva previsto, in via sperimentale, di ritornare alla disciplina prevista per le imprese, con l’adozione dell’ammortamento del costo storico al 3% annuo.

Vi èstata perಠun’importante restrizione: fino al 2009, infatti, era deducibile solo un terzo della quota di ammortamento (mentre per le quote che emergeranno dal 2010 in poi, non vi saranno restrizioni).

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Inservibili in giudizio i documenti esibiti in ritardo

documenti contabili

Il D.P.R. 600 del 1973, modificato e integrato negli anni molte volte, stabilisce le modalità  di accertamento dell’imposta sul reddito, fissando nell’articolo 32 un principio di basilare importanza.

Non solo tutte le spese che si pretende di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo devono essere inerenti all’attività  e documentate dalle relative fatture o altre pezze giustificative, ma tali documenti probatori devono essere sempre esibiti al primo invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria: se si “perde il treno”, tali documenti diventano inservibili e le relative spese divengono indeducibili.

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PMI in difficoltà  sul nodo degli interessi passivi

L’ultima legge Finanziaria del governo Prodi aveva introdotto una significativa riduzione della possibilità  per le imprese di dedurre dal reddito gli interessi passivi maturati sui propri debiti. La deducibilità , infatti, non puಠsuperare una certa soglia calcolata mediante un complesso meccanismo fondato sul cosiddetto R.O.L. (il reddito operativo lordo), dato dalla differenza fra i ricavi dell’attività  principale dell’impresa e una parte dei relativi costi sostenuti.

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Deducibilità  IRAP, a luglio il verdetto?

àˆ stata fissata al 7 luglio prossimo la data della prima udienza davanti alla Corte Costituzionale su una questione che tiene con il fiato sospeso milioni di contribuenti da un lato e il Ministero delle Finanze dall’altro: l’argomento, ancora una volta, èl’IRAP, la contestatissima imposta che ha già  superato indenne il vaglio di molti organi di giustizia per questioni varie (dalla Cassazione alla Corte di Bruxelles) e che ora èattesa dalla prova forse pi๠dura.

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Leasing: reddito imponibile e costi deducibili

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Nel corso degli anni il massiccio ricorso al leasing ha spinto il legislatore fiscale ad intervenire per dare delle regole precise in merito a reddito imponibile e costi deducibili.

Le norme, tuttavia, sono mutate pi๠volte. Secondo le attuali disposizioni, l’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente imponibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciಠla data di incasso non èrilevante: il maxicanone, ad esempio, va ripartito secondo le stesse regole contabili già  descritte.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VII)

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Il problema indicato èfrequentissimo e ha suscitato parecchi dibattiti. Una risposta esauriente èstata offerta dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 205/1998: secondo la scrivente, la scheda-carburante non èmai utilizzabile quando non èpresente il personale di servizio della stazione di rifornimento; tantomeno si puಠammettere che provveda il contribuente a compilarla da sè.

L’unica soluzione per documentare le spese del carburante acquistato al self-service èquella di conservare la ricevuta o scontrino emessa in automatico dal distributore e, in un secondo momento, presentarla al gestore perchè quest’ultimo emetta la fattura inerente l’operazione.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VI)

benzina

Per scaricare dal reddito le varie spese sostenute, ovviamente, occorre documentarle. Laddove, èpossibile averla (acquisto, leasing, manutenzione…), occorre la fattura.

La tassa di circolazione e la polizza sulla responsabilità  civile, che sono escluse da IVA, non sono fatturate, ma per dedurre il costo èsufficiente conservare le relative ricevute.

In tutti i casi, èbene che tali documenti riportino anche la targa del veicolo cui si fa riferimento, per evitare dubbi e contestazioni.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)

leasing

Per quanto riguarda le spese cosiddette “correnti”, bisogna fare una distinzione netta fra imprenditori da un lato e artisti e professionisti dall’altro.

Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.

Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate” ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (IV)

lamborghini gallardo

Quando l’imprenditore o professionista utilizza un veicolo a motore che rientra nella terza categoria descritta (quella dei mezzi ad uso promiscuo), esistono dei limiti massimi alla spesa deducibile: le eventuali eccedenze risultano totalmente indeducibili, senza eccezioni.

Il primo limite riguarda le spese di acquisto: l’eventuale costo che eccede una certa soglia èfiscalmente irrecuperabile.

Questa soglia èpari a € 18.075,99 per autovetture e caravan (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio), a € 4.131,66 per i motocicli e a € 2.065,83 per i ciclomotori. Se il bene èpreso in leasing, questi limiti sono riferiti ai relativi canoni.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)

autoscuola

Una volta individuata la quota di IVA che si puಠdetrarre, si tratta di verificare la disciplina propria dell’imposta sui redditi. La deducibilità  di questi costi dal reddito procede secondo regole comuni per IRPEF e IRES, e riguarda non solo le basi imponibili, ma anche la quota di IVA che fosse eventualmente risultata indetraibile, la quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante del costo sostenuto.

Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.

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