Non sarà pi๠deducibile ai fini Irpef il contributo al servizio sanitario nazionale sulla polizza di assicurazione Rc auto. La deducibilità di tale di tale contributo al SSN era infatti possibile ai fini Irpef, Ires e Irap. La prevista decorrenza del periodo di imposta era quella in corso fino al 31 dicembre 2014. Il provvedimento in questione èstato preso per mezzo del decreto legge n. 102 del 2013 convertito successivamente in legge dello Stato n. 124. Parliamo in pratica del decreto che ha provveduto a cancellare la rata di settembre dell’imposta municipale unica sulla prima casa.
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Classificazione fiscale automezzi aziendali
Insussistenze di cassa deducibili
I motivi sono molteplici: si va dai piccoli arrotondamenti fatti al singolo cliente, a cui magari sono stati abbuonati quei due centesimi che gli mancavano per pagare esattamente quanto risultava dallo scontrino, alle monete rotolate sotto il bancone fino agli errori di conteggio; e non si possono nemmeno escludere a priori piccoli furti compiuti dai dipendenti.
Deducibilità delle sanzioni
Immobili dei professionisti: tassazione dal 2007
Vi èstata perಠun’importante restrizione: fino al 2009, infatti, era deducibile solo un terzo della quota di ammortamento (mentre per le quote che emergeranno dal 2010 in poi, non vi saranno restrizioni).
Immobili dei professionisti, tassazione fino al 2006
Inservibili in giudizio i documenti esibiti in ritardo
Non solo tutte le spese che si pretende di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo devono essere inerenti all’attività e documentate dalle relative fatture o altre pezze giustificative, ma tali documenti probatori devono essere sempre esibiti al primo invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria: se si “perde il trenoâ€, tali documenti diventano inservibili e le relative spese divengono indeducibili.
PMI in difficoltà sul nodo degli interessi passivi
Deducibilità IRAP, a luglio il verdetto?
Leasing: reddito imponibile e costi deducibili
Le norme, tuttavia, sono mutate pi๠volte. Secondo le attuali disposizioni, l’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente imponibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciಠla data di incasso non èrilevante: il maxicanone, ad esempio, va ripartito secondo le stesse regole contabili già descritte.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VII)
L’unica soluzione per documentare le spese del carburante acquistato al self-service èquella di conservare la ricevuta o scontrino emessa in automatico dal distributore e, in un secondo momento, presentarla al gestore perchè quest’ultimo emetta la fattura inerente l’operazione.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VI)
La tassa di circolazione e la polizza sulla responsabilità civile, che sono escluse da IVA, non sono fatturate, ma per dedurre il costo èsufficiente conservare le relative ricevute.
In tutti i casi, èbene che tali documenti riportino anche la targa del veicolo cui si fa riferimento, per evitare dubbi e contestazioni.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)
Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.
Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate†ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (IV)
Il primo limite riguarda le spese di acquisto: l’eventuale costo che eccede una certa soglia èfiscalmente irrecuperabile.
Questa soglia èpari a € 18.075,99 per autovetture e caravan (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio), a € 4.131,66 per i motocicli e a € 2.065,83 per i ciclomotori. Se il bene èpreso in leasing, questi limiti sono riferiti ai relativi canoni.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)
Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.