Confisca in caso di detrazione fittizia dell’Iva

La Corte di Cassazione con sentenza n. 42461 del 30 novembre 2010 ha stabilito che i beni dell’imprenditore accusato di reati tributari sono confiscabili nella misura del vantaggio economico ottenuto, per cui le autorità  hanno il potere di confiscare denaro in misura equivalente al credito Iva falsamente dichiarato.

Con la sentenza in esame, in particolare, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da tre vertici aziendali, accusati di aver esposto un falso credito Iva e di averlo poi compensato gradualmente nel corso degli anni successivi.

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Detrazione IVA su fatture false, la prova spetta al contribuente

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L’emissione di fatture false al fine di procurare un vantaggio in termini di risparmio fiscale a favore del ricevente èuna delle pi๠comuni fattispecie illecite del nostro ordinamento tributario, e per questo motivo èsanzionata pesantemente, indipendentemente dagli importi.

Ma cosa avviene per l’imposta sul valore aggiunto? La soluzione confermata costantemente negli anni dalla magistratura tributaria èsemplice e intuitiva, nell’ottica di punire entrambe le parti fraudolente in causa.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (III)

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La casa editrice puಠdunque scegliere fra calcolare le rese in maniera puntuale o forfettaria. In entrambi i casi, dovrà  compilare un apposito libro contabile (il registro delle tirature), in cui annotare per ogni prodotto il numero di copie stampate e quelle vendute, le rese comunque calcolate e altri dati utili per il calcolo dell’imposta.

àˆ da notare che l’editore che adotta il sistema forfettario èsentato dal fatturare le cessioni, al contrario di quanto avviene nell’altra ipotesi.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (II)

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Nel regime monofase, èl’editore che èunico responsabile dell’IVA sul prodotto editoriale: sarà  cioègli a dover calcolare e versare l’imposta, mentre tutti i successivi soggetti della catena distributiva, come l’edicolante o il libraio, non sono coinvolti in alcun modo.

Per loro, anzi, gli acquisti e cessioni di tali beni sono “fuori campo” IVA, e non devono nemmeno comparire in dichiarazione. Chiaramente, l’onere dell’imposta ricade sul consumatore finale, che acquistando il prodotto rimborsa l’imposta alla casa editrice.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (I)

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Sebbene il suo nome sia poco noto al grande pubblico, il contratto estimatorio ècomunissimo. In esso, un soggetto (nel diritto romano: tradens) consegna uno o pi๠beni ad un altro soggetto (accipiens) per un certo periodo di tempo.

Alla scadenza, l’accipiens restituisce i beni al tradens oppure, in sostituzione, il corrispondente valore in denaro.

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Detrazione IVA per vitto e alloggio: circolare discutibile n. 6/2009

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Dal settembre scorso, èpossibile dedurre integralmente l’IVA sulle spese di vitto e alloggio, purchè inerenti all’attività  e regolarmente documentate con fattura; in precedenza, invece, l’imposta sul valore aggiunto calcolata su queste voci di spesa era totalmente indetraibile.

Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.

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Detrazione IVA per telefoni cellulari

telefono cellulare

Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità  in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà  dell’IVA era detraibile.

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