Il primo caso riguarda l’ipotesi di pi๠soggetti (nel nostro caso: pi๠musicisti, intendendo fra essi cantanti, autori, compositori ecc.) che si associano per eseguire la loro attività .
forfettone
Pregi e difetti del “forfettone†(terza parte)
L’imposta sostitutiva comporta un’aliquota secca del 20% sulla base imponibile. Nell’IRPEF, invece, il discorso èinfinitamente pi๠tortuoso.
Innanzitutto, si applicano aliquote differenziate per scaglioni di reddito crescenti. L’aliquota pi๠bassa (per i redditi fino a quindicimila euro) èdel 23%, perciಠsarebbe intuitivo pensare che il regime dei “minimi†ènecessariamente pi๠conveniente, tanto pi๠che ad essi non si applicano nemmeno le addizionali regionali e comunali; ma il discorso non ècosଠsemplice.
Pregi e difetti del “forfettone†(seconda parte)
Pregi e difetti del “forfettone†(prima parte)
Sul tema, in un anno e mezzo, si èspressa dettagliatamente la stampa specializzata e la stessa Amministrazione Finanziaria, per cui oggi èrelativamente facile individuare gli elementi da prendere in considerazione.
Decadenza dal regime dei contribuenti minimi
Ci sono perಠanche varie ipotesi in cui un soggetto decade per legge dall’applicazione del “forfettoneâ€, allorchè viene meno uno o pi๠dei citati requisiti.
Nella generalità dei casi, la decadenza ha effetto dal periodo d’imposta successivo.
Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (sesta parte)
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa costituisce a tutti gli effetti un costo per il contribuente, che quindi potrà portare l’ammontare della rettifica in deduzione della base imponibile secondo, ancora una volta, il criterio di cassa. Va ricordato che anche questa rettifica puಠessere pagata ratealmente, con tutte le relative conseguenze.
Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quinta parte)
Per chiudere il discorso, non resta che affrontare alcune questioni minori sollevate nel tempo dai contribuenti e successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, quando non direttamente dalla legge o dal decreto ministeriale d’attuazione.
Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quarta parte)
Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (terza parte)
Il discorso èperಠdiverso quando il soggetto aderisce al “forfettone†in un periodo d’imposta successivo al primo. In questo caso, infatti, ci sono solitamente diverse poste di valenza fiscale ancora pendenti cui dare una sistemazione.
Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (seconda parte)
Per esempio, èstabilito che i contributi previdenziali versati (a saldo o in acconto) nel corso dell’anno vengono sottratti dalla base imponibile lorda; e se quest’ultima fosse di importo inferiore (o addirittura negativo), la quota di contributi non necessaria al fine di azzerare la base imponibile stessa èriportabile in qualità di onere deducibile nel Quadro RP del Modello UNICO per essere sottratta dalla base imponibile IRPEF, nell’ipotesi che il contribuente disponga di altri redditi.
Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (prima parte)
In realtà , che questo si traduca in un effettivo risparmio in termini fiscali ètutto da verificare, caso per caso; ma una cosa certa èla radicale semplificazione dei calcoli per la determinazione della base imponibile.
Contribuenti minimi: IRAP, addizionali, studi di settore e INPS
In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimiâ€: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.
Contribuenti minimi: le rettifiche imposte dall’articolo 19-bis-2
Dichiarazione IVA per contribuenti minimi (seconda parte)
Essi, dunque, non devono registrare nè gli acquisti nè le cessioni, limitandosi a conservare le fatture e gli altri documenti e ad esibirli a richiesta delle autorità finanziarie (nulla vieta, ovviamente, che essi decidano spontaneamente di tenere ugualmente le scritture contabili); non devono compiere le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) nè versare l’acconto di dicembre; non devono presentare la dichiarazione IVA nè la comunicazione annuale dei dati rilevanti.