In tema di sicurezza sul lavoro, il legislatore ha imposto una tutela particolare alle lavoratrici gestanti e alle lavoratrici neomamme in periodi di allattamento.
In particolare, nei periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice èlegittimata ad assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo di tempo stabilito dalle leggi, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità .
Per una lavoratrice apprendista il periodo di sospensione legato a cause quali la gravidanza non rientrano nel conteggio legato alla durata del contratto di apprendistato; e lo stesso vale anche per i casi di malattia ed infortunio. Nell’ambito della tutela delle lavoratrici madri, le norme che in Italia sono in vigore sul divieto di licenziamento, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, valgono anche per le apprendiste in gravidanza.
D’altronde l’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nel marzo del 2010 aveva sia chiarito, sia affermato quello che èil principio di prosecuzione del contratto di apprendistato quando si verificano cause di sospensione, tra cui proprio quella del congedo parentale. Con la conseguenza che la durata dell’apprendistato, sospesa durante la gravidanza, si sposta in avanti per un tempo pari a quello per cui èavvenuta la sospensione.
Alle lavoratrici madri la legge riconosce una serie di diritti, tra cui figura in primo piano il congedo obbligatorio di maternità , ovvero l’obbligo di assentarsi nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla nascita del bambino. In questo caso alla madre èriconosciuta la possibilità di rimodulare tale periodo scegliendo di assentarsi un mese prima della data presunta del parto e durante i quattro mesi successivi alla nascita, sempre che vi sia il nulla osta da parte del medico.
I cinque mesi oggetto del congedo di maternità spettano alla lavoratrice anche in caso di adozione, mentre il periodo oggetto del congedo si riduce a tre mesi in caso di affidamento.
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