Spese di rappresentanza, nessuna novità 

deducibilità  spese di rappresentanza

Sebbene sia stato annunciato come imminente ormai da molti mesi (ne avevamo parlato anche qui), e sebbene sui giornali continuino ad apparire resoconti pi๠o meno verosimili sui progetti del Ministero delle Finanze, a poche settimane dalla fine del periodo d’imposta 2008 ancora non èstato emesso il decreto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno e concernente la deducibilità  delle spese di rappresentanza per imprenditori individuali e collettivi.

Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.

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Software gratuiti da Unioncamere per le piccole e medie imprese

Unioncamere, la struttura che coordina le attività  delle oltre cento Camere di Commercio disseminate nella Penisola, ha messo a punto un pacchetto di servizi a favore delle piccole e medie imprese.

Per l’esattezza, sono stati approntati tre diversi software che le PMI iscritte potranno liberamente scaricare e utilizzare senza alcun onere. Oggi sono solo una quarantina gli enti pronti ad offrire tali servizi, ma entro il 31 dicembre l’iniziativa dovrebbe essere disponibile ovunque.

Il primo applicativo si chiama “Incontrerete”: èfinalizzato a favorire l’incontro fra domanda e offerta di attività  imprenditoriali.

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Diritto d’interpello: terza parte

L’interrogativo posto dal contribuente puಠconcernere qualunque materia di ambito tributario, senza limiti di argomento.

Egli deve esporre e sottoscrivere il suo caso per iscritto, in carta libera e in esenzione da imposta di bollo, e inviarlo tramite raccomandata oppure consegnarlo a mano all’ente competente, che avrà  centoventi giorni per rispondere.

In particolare, se il discorso riguarda un’imposta locale occorrerà  riferirsi ovviamente all’ente amministrativo corrispondente, mentre nell’ipotesi di un tributo erariale ci sono varie alternative: se la questione riguarda la materia doganale o problemi legati al catasto, l’interpello andrà  inviato rispettivamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane oppure del Territorio.
Negli altri casi occorrerà  riferirsi all’Agenzia delle Entrate, solitamente alla Direzione Regionale, ad eccezione dei casi in cui l’interpellante sia un ente pubblico oppure sia un privato che nell’anno precedente ha ottenuto ricavi superiori a 258 milioni di euro circa, perchè in questo caso la sede competente èquella centrale, a Roma.

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Regime fiscale dell’impresa familiare

regime fiscale delle impresa familiare

Fermi restando i diritti amministrativi e patrimoniali concessi ai familiari dal Codice Civile, perchè l’impresa familiare sia riconosciuta da un punto di vista fiscale occorrono diversi requisiti, messi in luce dalla circolare ministeriale n. 98/2000.

Se non sono rispettati tali requisiti, l’intero reddito d’impresa proveniente dall’azienda di famiglia èimputato al titolare, e dunque sarà  tassato al 100% in capo a costui.
Innanzitutto, occorre che essa sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata fin dall’inizio. Se questa forma solenne viene adottata successivamente, essa produce efficacia fiscale solo a partire dall’esercizio seguente.

In secondo luogo, occorre che il singolo familiare non abbia fuori dall’azienda un’attività  d’impresa o di lavoro autonomo, e nemmeno che sia dipendente di terzi.
Gli utili sono da ripartirsi fiscalmente secondo la quantità  e qualità  del lavoro prestato. In tutti i casi, almeno il 51% del reddito èda attribuirsi al titolare.
Secondo le stesse proporzioni, vanno ripartiti i crediti d’imposta o altre agevolazioni fiscali, cosଠcome le ritenute d’acconto subite. Al contrario, le eventuali perdite di impresa sono in ogni caso attribuite esclusivamente al capofamiglia.

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Impresa a conduzione familiare: seconda parte

business

In una “normale” impresa individuale, il titolare puಠliberamente decidere le linee-guida del funzionamento della sua ditta, senza dover rendere conto a nessuno delle sue scelte. Ma nell’impresa familiare, il discorso diventa ben pi๠complesso.

Tutte le decisioni principali, quelle cioèriguardanti l’impiego degli utili, gli indirizzi produttivi, la stessa cessazione dell’impresa, devono essere prese da tutti i familiari impegnati nell’attività . Le decisioni sono prese a maggioranza, secondo il principio cosiddetto “capitario”: ogni familiare ha cioèdiritto ad un voto, senza alcuna eccezione.

I familiari, inoltre, hanno diritto ad una quota degli utili e degli incrementi di valore che l’azienda acquista anno dopo anno, in proporzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato. àˆ facile comprendere che queste proporzioni siano tutt’altro che facili da determinare.
Ancora: se l’imprenditore intende cedere a terzi l’azienda (e i familiari, come già  detto, hanno approvato la cessione a maggioranza), gli stessi hanno diritto di prelazione sull’acquisto.
àˆ da notare che non ha rilevanza alcuna il titolo per cui i familiari prestano il loro lavoro: che siano inquadrati come dipendenti, come collaboratori a progetto o in altra forma, questo non cambia nulla sui diritti che gli sono riconosciuti.

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Impresa a conduzione familiare: prima parte

imprenditoreIl diritto di famiglia italiano fu completamente riformato nel 1975. Il sistema previgente era impostato su antichi retaggi ormai anacronistici, come il ruolo di capofamiglia assegnato al marito-padre con tutti i diritti conseguenti, e divenuti largamente incostituzionali con l’emanazione, diversi decenni prima, della Carta fondamentale della Repubblica.

Un po’ a sorpresa, tuttavia, l’auspicata e complessa riforma del diritto familiare introdusse quasi di soppiatto un istituto del tutto nuovo, l’impresa familiare, che destಠe desta tuttora parecchie difficoltà  di ordine pratico. In effetti, distinguere quando un’impresa puಠessere definita “familiare” e quando no èspesso tutt’altro che facile.

E tuttavia èuna differenza di importanza basilare, poichè nell’impresa familiare ritroviamo alcune norme che non trovano paragone in alcun altra legge inerente il diritto commerciale.
All’impresa familiare èdedicato un solo articolo del Codice Civile, il n. 230-bis, introdotto appunto nel nostro ordinamento oltre trent’anni fa.

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Confindustria a sostegno del Governo

emma marcegaglia di confindustria

E’ un’Emma Marcegaglia molto propositiva, quella che ha chiuso gli “stati generali” di Confindustria a Sanremo (IM), dove le rappresentanze dei produttori manifatturieri hanno cercato di fare il punto sulla difficile situazione economica globale e analizzato i prossimi, annunciati interventi del ministro Tremonti a sostegno dell’Economia.

La Marcegaglia ha ritenuto di dover suggerire alcune misure di natura fiscale tutto sommato contenute, in termini di minor gettito per l’Erario, ma che riuscirebbero a ridare un minimo di respiro alle imprese in un momento di grande difficoltà  di cui non si riesce ancora a vedere la conclusione.

In particolare, la presidentessa di Confindustria ha proposto di elevare dal 30% al 40% la percentuale del Reddito Operativo Lordo su cui calcolare la deducibilità  degli interessi passivi e ha aggiunto di aumentare il tetto massimo delle compensazioni oggi effettuabili nel Modello F24 fra debiti e crediti d’imposta, dall’attuale soglia pari a 516.000 euro circa (il vecchio miliardo di lire, limite fissato ormai parecchi anni addietro) ad un milione.

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Garanzie a favore del cliente

due soci che si stringono la mano

In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.

Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.

La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .

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Prescrizione presuntiva (II)

plico di soldi di un pagamento

La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà  pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà  il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.

à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.

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La distruzione volontaria dei beni

distruzione dei beni

Un caso molto diverso da quello indicato nell’articolo precedente si presenta quando sia l’imprenditore stesso che sceglie deliberatamente di eliminare dal suo patrimonio aziendale un determinato bene: per esempio, una sedia rotta oppure un computer distrutto.

Per superare la già  descritta presunzione di cessione, la legge prevede infatti una disciplina articolata e complessa.

àˆ infatti richiesto di inviare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione, una comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre precisare data e luogo in cui avverrà  la distruzione, le modalità  della stessa, una descrizione dei beni e il loro valore, determinato sulla base del costo storico.

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La perdita involontaria dei beni

mazzo di scontrini e fatture

La “fuoriuscita” dei beni dell’impresa deve essere giustificata obbligatoriamente da un documento che ne certifichi la cessione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale…); in caso di destinazione all’autoconsumo personale o familiare, o comunque a scopi diversi da quelli d’impresa, essa deve essere documentata con autofattura.

In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessione”: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.

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Trasferire i propri beni all’impresa (II)

alcuni beni materiali di una azienda

Una volta individuati i beni che si decide di trasferire all’interno del proprio complesso aziendale per i fini di convenienza fiscale, si tratta di rispettare il meccanismo stabilito dal legislatore per non correre il rischio di incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

àˆ necessario, ovviamente, documentare l’acquisto e la data in cui èavvenuto: chi non ha conservato la fattura o un altro documento di prova, dunque, dovrà  rinunciare al beneficio.

I beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni…) saranno valutati sulla base del costo determinato ai fini dell’imposta di registro o di successione, o, in mancanza, sulla base del costo di acquisto.

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La pubblicità  viaggia su Internet

pubblicita su internet, un nuovo affare

Come tanti altri settori produttivi, anche quello pubblicitario sta scontando duramente le grosse difficoltà  del momento storico in cui viviamo.

La crisi delle imprese produttive determina, come riflesso immediato, una notevole riduzione per le risorse destinate alle funzioni cosiddette “di staff” (cioènon legate all’aspetto strettamente manifatturiero, come il marketing), e di riflesso ne soffrono senza eccezioni anche tutte le agenzie pubblicitarie.

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Trasferire i propri beni all’impresa (I)

consulenza fiscale in italia

Una delle norme fiscali pi๠interessanti per chi esercita l’attività  di impresa èla possibilità , offerta dall’art. 65 comma 3-bis del DPR 917/1986 (Testo Unico dell’Imposta sui Redditi), di far passare i beni dell’imprenditore dalla sfera privata a quella aziendale.

Questo gli consente di dedurre dal reddito imponibile i relativi costi, nè pi๠nè meno che se i beni in questione fossero stati acquistati direttamente presso terzi nel corso dell’attività  d’impresa.

Il meccanismo, assolutamente conveniente, richiede perಠil rispetto di alcuni requisiti: innanzitutto, esso riguarda esclusivamente l’imprenditore individuale;

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Libro unico del lavoro

libro unico

Art. 39 del D.L. n. 112/2008: stabilisce la tenuta di questo libro unico da parte di tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati, coordinati e continuativi nonchè prestatori di lavoro associati.

Unica eccezione il lavoratore domestico.

Il libro unico dovrà  essere conservato presso la sede legale dell’azienda o presso lo studio del consulente del lavoro delegato, o presso le associazioni di categoria.

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