Respinto il ricorso di Equitalia su una controversia avente come oggetto l’iscrizione nel registro ipotecario di due terreni di una Srl con sede in provincia di Catanzaro che aveva omesso di corrispondere allo Stato dei contributi per la realizzazione di alcune opere irrigue, ricevendo una cartella esattoriale di 2.028 euro.
ipoteca
Diritto di ipoteca
Al pari del pegno, l’ipoteca èun diritto reale di garanzia vantato da un creditore nei confronti di uno o pi๠beni specifici del debitore. L’ipoteca puಠessere costituita esclusivamente sulla proprietà di beni immobili o beni mobili registrati; èanche possibile ipotecare rendite concesse dallo Stato.
Qualora il bene non sia integralmente di proprietà del debitore, l’ipoteca sarà costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.
Caratteristiche di pegno e ipoteca
Come diritti reali limitati con funzioni di garanzia, il pegno e l’ipoteca presentano i medesimi connotati tipici di ogni altro diritto reale: l’immediatezza (il diritto si esercita direttamente sul bene senza interposizione di alcuno) e l’assolutezza (esso ègiuridicamente valido e tutelato nei confronti di chiunque).
I diritti reali limitati di garanzia
Gli ultimi due diritti reali descritti dal codice civile sono il pegno e l’ipoteca. Sono diritti limitati, poichè si esercitano su un bene di proprietà altrui, e al contrario dell’usufrutto, delle servit๠prediali e delle altre situazioni che abbiamo descritto, non presentano alcun potere di godimento sulla “resâ€, il bene su cui èfondato il diritto.
Definizione e caratteristiche dei diritti reali
In termini strettamente giuridici, il “dirittoâ€, inteso in senso soggettivo, èuna situazione di vantaggio attribuita all’individuo – o a soggetti diversi dalla persona fisica – tutelata dal nostro ordinamento, laddove il diritto in senso oggettivo èl’insieme delle norme esistenti.
Fra i tanti diritti riconosciuti dalla legislazione italiana, un ruolo basilare èassunto dai diritti reali: l’aggettivo “reale†deriva dal latino “resâ€, cioè“cosaâ€. I diritti reali, dunque, sono le situazioni positive che si manifestano sopra un preciso bene o insieme di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili.
Disciplina del pignoramento (III)
Non tutti i beni sono suscettibili di pignoramento. La legge stabilisce infatti che l’ufficiale giudiziario o chi per lui pignori innanzitutto le somme di denaro liquido, gli assegni e altri titoli di credito, i gioielli e gli altri eventuali beni che appaiano di sicura e proficua realizzazione.
Se il pignoramento riguarda beni mobili, sarà lo stesso ufficiale giudiziario a scegliere quali beni sottoporre a pignoramento.
Se il pignoramento riguarda beni mobili, sarà lo stesso ufficiale giudiziario a scegliere quali beni sottoporre a pignoramento.