La natura disciplinare del licenziamento implica, affinchè esso non risulti illegittimo, la scrupolosa osservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni contenute nella legge 300/1970.
ipotesi di licenziamento
Licenziamento e investigatore privato
La Suprema Corte ha dunque confermato le due precedenti sentenze rispettivamente pronunciate dalla Corte territoriale di Roma e dalla Corte d’Appello e che, allo stesso modo, hanno definito illegittime le pretese del lavoratore e giustificata la decisione del datore di lavoro di procedere al licenziamento.
Licenziamento per violazione divieto di concorrenza
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.
Licenziamento per lavoro durante congedo parentale
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società durante il periodo di congedo familiare.
Fac simile lettera di licenziamento per giustificato motivo
In questo caso, infatti, il motivo che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro èmeno grave e quindi consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, seppur limitata al solo periodo di preavviso.
Licenziamento per giustificato motivo
L’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo èdisciplinata dall’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, secondo cui questa fattispecie si realizza un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo) oppure per motivi inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’attività lavorativa (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo).