Licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare èquello che si verifica a seguito di un comportamento del lavoratore, di carattere disciplinare, di gravità  tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro in quanto determina il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

La natura disciplinare del licenziamento implica, affinchè esso non risulti illegittimo, la scrupolosa osservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni contenute nella legge 300/1970.

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Licenziamento e investigatore privato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12489 dell’8 giugno 2011 ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore licenziato dopo che il suo datore di lavoro ha accertato alcune violazioni a suo carico assumendo un investigatore privato.

La Suprema Corte ha dunque confermato le due precedenti sentenze rispettivamente pronunciate dalla Corte territoriale di Roma e dalla Corte d’Appello e che, allo stesso modo, hanno definito illegittime le pretese del lavoratore e giustificata la decisione del datore di lavoro di procedere al licenziamento.

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Licenziamento per violazione divieto di concorrenza

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8969 del 19 aprile 2011 ha stabilito che affinchèun licenziamento per violazione del divieto di concorrenza sia valido ènecessario che il datore di lavoro fornisca la prova di tale violazione, ossia prova dello svolgimento da parte del lavoratore della trattazione di affari per conto proprio o di terzi e del carattere concorrenziale di tale attività  imprenditoriale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività  o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività  concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà  territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.

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Licenziamento per lavoro durante congedo parentale

La violazione dell’espresso divieto di svolgere un’altra attività  lavorativa durante la fruizione dei congedo parentale non puಠessere punita in ogni caso con il licenziamento, in quanto in tema di sanzioni disciplinari vige il principio della proporzionalità  della sanzione rispetto alla gravità  dell’infrazione.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società  che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività  lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società  durante il periodo di congedo familiare.

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Fac simile lettera di licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo viene deciso dal datore di lavoro qualora si verifica una causa meno grave rispetto a quella che provoca il licenziamento per giusta causa, per questo motivo in tal caso il datore di lavoro èobbligato a concedere al prestatore di lavoro un periodo di preavviso o, in mancanza, l’indennità  di mancato preavviso.

In questo caso, infatti, il motivo che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro èmeno grave e quindi consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, seppur limitata al solo periodo di preavviso.

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Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo rappresenta un’ipotesi di licenziamento meno grave rispetto al licenziamento per giusta causa in quanto in questo caso il motivo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro èmeno importante e quindi consente la prosecuzione limitata del rapporto di lavoro al periodo di preavviso.

L’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo èdisciplinata dall’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, secondo cui questa fattispecie si realizza un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo) oppure per motivi inerenti all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’attività  lavorativa (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

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