A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.14517 del 1° luglio 2011, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore adibito a mansioni amministrative e licenziato dall’azienda per riduzione del personale e soppressione del posto, respingendo al contempo le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
ipotesi di licenziamento illegittimo
In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro a cui èadibito il dipendente ricade sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione equivalente o inferiore, altrimenti ricorre un’ipotesi di licenziamento illegittimo.
Licenziamento per violazione divieto di concorrenza
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8969 del 19 aprile 2011 ha stabilito che affinchèun licenziamento per violazione del divieto di concorrenza sia valido ènecessario che il datore di lavoro fornisca la prova di tale violazione, ossia prova dello svolgimento da parte del lavoratore della trattazione di affari per conto proprio o di terzi e del carattere concorrenziale di tale attività imprenditoriale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.
Licenziamento per lavoro durante congedo parentale
La violazione dell’espresso divieto di svolgere un’altra attività lavorativa durante la fruizione dei congedo parentale non puಠessere punita in ogni caso con il licenziamento, in quanto in tema di sanzioni disciplinari vige il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società durante il periodo di congedo familiare.