Se li si considera costi inerenti alla professione, essi saranno deducibili dalla base imponibile e dunque ridurranno il peso dell’imposta; se invece li si reputa come oneri di natura personale, non saranno conteggiabili e l’IRAP potrebbe rivelarsi ben pi๠onerosa.
IRAP
Deducibilità IRAP, a luglio il verdetto?
Detrarre le spese di manutenzione (II)
Questi importi sono deducibili nell’anno di competenza senza particolari limiti.
Deducibilità delle spese di manutenzione (I)
Innanzitutto èda precisare che, se le spese sostenute presso terzi sono facilmente quantificabili, ben pi๠complesso èil discorso della manutenzione realizzata internamente: in genere, possiamo determinarne l’importo considerando la somma fra i costi diretti e una quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti.
Prato chiede una moratoria fiscale
Cosଠlamenta il presidente dell’Unione industriale pratese, Riccardo Marini, che in un incontro coi ministri Scajola, Tremonti e Sacconi ha segnalato le gravissime prospettive per il 2009 in riferimento al crollo del fatturato e alle conseguenti ricadute occupazionali.
Dopo un 2008 già molto negativo, gli inizi del nuovo anno sembrano ancora peggiori. I portafogli-ordini delle imprese sono quasi vuoti, ed entro il mese prossimo rischiano di esaurirsi i fondi per il sostegno all’occupazione nelle imprese artigianali.
Guida al trasferimento d’azienda (VIII)
Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.
Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.
Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (seconda parte)
In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità d’aiuto.
Ipotizziamo una società di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.
Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)
Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.
In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000†(questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.
Spese di rappresentanza, nessuna novità (seconda parte)
Ma le novità pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).
Novità sull’IRAP
àˆ stato stabilito che già dal 2008, infatti, sarà possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive dall’IRPEF o dall’IRES.
E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).
Strane agevolazioni sugli acconti
Già da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .
Per le imprese liguri il futuro si chiama zona franca
Il Comune costiero di Ventimiglia (IM), l’ultimo prima del confine con la Francia, spera infatti di poter diventare presto una terra dove le piccole aziende siano esenti dall’imposizione fiscale. Questa innovazione non solo potrebbe arrecare un giovamento enorme, com’ ovvio, alle imprese ivi localizzate, ma avere un effetto a catena benefico sull’intera economia ligure.
Nei prossimi mesi dovrebbero infatti arrivare a termine il progetto istitutivo di ventidue zone franche site in aree urbane a forte disagio sociale ed economico, di cui Ventimiglia sarà l’unica localizzata nel Nord. Sarà anche la pi๠piccola di tutte, e le imprese che vi saranno avviate godranno di rilevantissimi sgravi fiscali in termini di IRPEF, IRAP, ICI e contributi previdenziali.
Scadenza versamento acconto per il pagamento delle imposte
Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).
Nodo degli interessi passivi (I)
Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.
Boom del metodo previsionale per gli acconti
Come tutti sanno, il legislatore concede due possibilità a scelta del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Secondo il primo metodo, l’acconto complessivo per l’anno in corso -suddiviso nelle rate di giugno e di novembre – èpari al 99% o al 100% (a seconda dell’imposta) dell’ammontare totale a debito riferito al periodo d’imposta precedente.