IRES
Detrarre le spese di manutenzione (II)
Questi importi sono deducibili nell’anno di competenza senza particolari limiti.
Deducibilità delle spese di manutenzione (I)
Innanzitutto èda precisare che, se le spese sostenute presso terzi sono facilmente quantificabili, ben pi๠complesso èil discorso della manutenzione realizzata internamente: in genere, possiamo determinarne l’importo considerando la somma fra i costi diretti e una quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti.
Dati fiscali del 2007
I contribuenti IRPEF sono stati oltre quaranta milioni, con un reddito dichiarato superiore del 5,7% rispetto all’anno precedente.
Uno su quattro, perà², riportava un reddito cosଠbasso o comunque azzerato da deduzioni e detrazioni, che di fatto non aveva imposte da pagare. Considerando solo i restanti tre quarti, si calcola un’imposta media pari a 4.480 euro pro-capite.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)
Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.
Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (III)
Per tutti costoro, comunque, la novità pi๠interessante non ètanto ciಠche c’ all’interno di UNICO bensଠquello che non c’ pià¹: il quadro dedicato al calcolo dell’IRAP. Da quest’anno, infatti, l’IRAP èdichiarata all’interno di un modello (il Modello IRAP, appunto) a se stante.
Le date per l’invio della dichiarazione e per il versamento di saldo e acconti, comunque, sono le stesse della dichiarazione dei redditi.
Arriva la tassazione di distretto
In sostanza, si ipotizza che tutte le imprese operanti in un distretto industriale optino congiuntamente per una tassazione consolidata, esattamente come avviene per molti gruppi industriali e bancari.
Questo significa che i redditi che ogni impresa produce in proprio non saranno soggetti ad autonoma tassazione, bensଠconfluiranno ogni anno in un unico calderone soggetto a IRES: ciಠconsente di compensare utili e perdite con significativi vantaggi per tutti.
Novità sull’IRAP
àˆ stato stabilito che già dal 2008, infatti, sarà possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive dall’IRPEF o dall’IRES.
E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).
Strane agevolazioni sugli acconti
Già da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .
Acconto per il pagamento delle tasse
In entrambi i casi, l’acconto non èsuddiviso in due parti bensଠèda versare in unica soluzione (entro il primo dicembre) quando il suo ammontare totale non supera 103 euro.
Per l’IRAP valgono regole sostanzialmente identiche. Le uniche particolarità da precisare sono che per le persone fisiche l’acconto complessivo èpari al 99% del valore indicato nel Rigo IQ90 e per le società èpari invece al 100% del valore indicato nel Rigo IQ95 delle rispettive dichiarazioni riferite al 2007.
Il discorso èinvece pi๠complesso per l’acconto sui contributi INPS. Bisogna distinguere il caso degli imprenditori da quello dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (tutti gli altri soggetti non sono interessati).
Boom del metodo previsionale per gli acconti
Come tutti sanno, il legislatore concede due possibilità a scelta del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Secondo il primo metodo, l’acconto complessivo per l’anno in corso -suddiviso nelle rate di giugno e di novembre – èpari al 99% o al 100% (a seconda dell’imposta) dell’ammontare totale a debito riferito al periodo d’imposta precedente.