Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (II)

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Verificando la situazione di imprese e professionisti, la prima cosa da considerare èche tutte le spese relative al proprio personale mezzo di trasporto sono interessate dalla norma: le spese di acquisto, noleggio o leasing; le spese di manutenzione (come quelle presso il benzinaio, il meccanico, il gommista o l’elettrauto); la tassa di circolazione (il cosiddetto “bollo auto”); la polizza assicurativa per la responsabilità  civile.

Tranne che per il bollo e per l’assicurazione (e per l’acquisto, se avviene di seconda mano presso un privato), tutte le voci citate sono soggette ad IVA. àˆ quindi necessario scorporare il valore dell’imposta sul valore aggiunto dal prezzo totale, perchè le norme sull’IVA sono piuttosto diverse da quelle previste per l’IRPEF / IRES.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (I)

porsche cayenne turbo

Chiunque lavori in uno studio di consulenza fiscale saprà  bene che una delle pi๠frequenti domande rivolte dal cliente inesperto riguarda come e in che misura dedurre le spese del proprio mezzo di trasporto, e in particolare quelle dell’automobile.

In generale regna una certa confusione in materia, sia perchè le norme in proposito sono numerose e differenziate, sia perchè le norme stesse hanno subito negli ultimi anni delle modifiche anche caotiche, derivate congiuntamente sia dall’esigenza di aumentare la tassazione che da quella di adeguare la nostra legislazione alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

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Guida al trasferimento d’azienda (VII)

Dopo le questioni di carattere civilistico, vediamo ora le tematiche tributarie legate alla cessione di un’azienda o di un ramo di essa.
Come già  accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.

In compenso, tale cessione dovrà  essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà  l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà  l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio” dell’azienda.

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Meno di venti giorni per la comunicazione dati IVA

finanziaria-ufficio

L’IVA èun’imposta di origine comunitaria, e buona parte del suo gettito èdestinato a finanziare le casse dell’Unione Europea.

Poichè la UE ha urgente necessità  di sapere, almeno in termini generali, quali importi proverranno da ogni singolo Stato in relazione ad ogni anno appena concluso, e poichè perಠi dati definitivi si possono avere solo con la dichiarazione IVA, che quasi tutti i contribuenti italiani presentano in estate all’interno del Modello UNICO, la soluzione adottata dall’Italia per conciliare questi due problemi èstata quella di istituire la comunicazione dati.

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Compensazioni IVA a rischio denuncia

Nell’annuale appuntamento di TeleFisco, l’incontro organizzato dal “Sole 24 Ore”, ad un dubbio sollevato dagli esperti convenuti èstata fornita una risposta preoccupante da parte dei responsabili dell’Amministrazione Finanziaria.
Come noto, dal 2009 chi esegue compensazioni annuali per oltre 50.000 euro sulla base di crediti inesistenti compie un reato sanzionato penalmente.

Il dubbio sorto a molti, perà², ha riguardato l’IVA, in cui la formazione periodica di crediti d’imposta èfisiologica, per il complesso meccanismo che regola questo tributo.

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IVA di gruppo, i tempi stringono

partita iva

Entro il 16 febbraio, le società  che, avendone i requisiti, intendono aderire alla cosiddetta “IVA di gruppo” devono presentare l’apposita dichiarazione tramite il modello IVA26 all’Agenzia delle Entrate in triplice copia.
Con l’adesione, le società  appartenenti ad un gruppo aziendale possono scegliere di non liquidare autonomamente nel corso dell’anno la propria posizione IVA bensଠdi trasferire i propri debiti o crediti periodici all’interno del gruppo stesso: essi si compenseranno a vicenda (ma puಠoccorrere una fidejussione), e solo l’eventuale credito che residuasse si potrà  compensare tramite Modello F24 con altre imposte o contributi.

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Modello di dichiarazione IVA 2009

partita iva

Non sono molte le novità  del modello di dichiarazione IVA 2009 rispetto a quello dell’anno scorso. Alcune sono semplici aggiornamenti legati alle modifiche normative intervenute nel frattempo: per esempio, l’eliminazione di ogni rigo inerente lo scomparso “regime della franchigia” e l’introduzione dei righi relativi al nuovo regime dei contribuenti minimi (bisogna, ad esempio, indicare l’ammontare degli acquisti effettuati presso i “minimi”).

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Dichiarazione IVA 2009

plico di soldi di un pagamento

Archiviate le bozze circolate nelle settimane scorse, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la versione definitiva del modello di dichiarazione IVA 2009, riferita al periodo d’imposta 2008. La sua compilazione èun obbligo che ricade su chiunque disponesse nell’anno trascorso della partita IVA (ad eccezione degli aderenti al cosiddetto “regime dei contribuenti minimi”, o “forfettone”, che ne sono esonerati) ed èpresentata dal contribuente solitamente all’interno del Modello UNICO.

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La fattura dalla A alla Z (undicesima parte)

Elenchiamo adesso alcune informazioni sparse sulla fatturazione che èbene comunque conoscere.

Se il cedente èuna società , occorre indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio corrispondente. Se si tratta di società  di capitali occorre indicare anche la quota di capitale sociale effettivamente versato.

Se si tratta di una società  soggetta al controllo di un’altra, occorre evidenziare tale situazione fornendo anche i dati anagrafici della controllante.
Se l’operazione èdocumentata da un documento di trasporto, l’emissione della fattura puಠessere differita fino al giorno 15 del mese successivo.

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La fattura dalla A alla Z (decima parte)

Se l’operazione eseguita èimponibile ai fini IVA (e dunque non è“esente” o “non imponibile”), il passaggio successivo consiste nell’indicazione dell’aliquota applicata. L’aliquota IVA ordinaria èpari al 20%; per alcune tipologie di beni o servizi, tuttavia, sono stabilite percentuali ridotte per motivi socio-politici: 10% e 4%.

Dopodichè occorrerà  indicare l’imposta sull’operazione, determinata tramite una semplice moltiplicazione fra la base imponibile e l’aliquota. Qualora, come talvolta capita, con uno stesso documento sono fatturate diverse operazioni soggette ad aliquote distinte, occorre tenere separate sia le componenti della base imponibile che le relative imposte, che andranno poi sommate in coda.
La somma della base imponibile e dell’imposta costituisce un altro elemento indispensabile: il totale della fattura.

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La fattura dalla A alla Z (nona parte)

Per ogni tipo di imposta, èdefinito “base imponibile” l’importo utilizzato per determinare l’entità  del tributo. Nell’IVA, l’indicazione della base imponibile èun elemento di importanza basilare all’interno del contenuto minimo della fattura, ed èsolitamente costituito dal prezzo di vendita del bene ceduto o dell’onorario per il servizio offerto.

Tuttavia, un’operazione èimponibile anche quando non èprevisto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa èdestinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando èceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sଠche comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

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La fattura dalla A alla Z (quinta parte)

Sia per il cedente che per il cessionario, la fattura va conservata per motivi fiscali fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, o del sesto anno se la relativa dichiarazione IVA non èstata presentata oppure èstata dichiarata nulla.

Se in questo frattempo sono iniziate attività  di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, la fattura va conservata fino alla conclusione di tali operazioni, se esse terminano oltre le date indicate.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli imprenditori non agricoli e non “piccoli” (secondo la definizione dell’art. 2083 del Codice Civile), le fatture e tutti gli altri documenti aziendali vanno conservati per dieci anni per gli scopi civilistici, come il loro utilizzo come mezzo di prova nei processi civili e fallimentari.

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La fattura dalla A alla Z (prima parte)

à‰ il documento fiscale di gran lunga pi๠importante, fondamentale tanti ai fini IVA che dell’imposta sui redditi. Alcuni documenti nascono come sue varianti semplificate (la ricevuta fiscale, lo scontrino…), per la redazione di altri i dati delle fatture sono elementi indispensabili (i registri, le dichiarazioni…).

Nonostante questo, sulle modalità  di emissione e sul contenuto delle fatture sono diffusi molti dubbi, e non di rado accade di vedere errori grossolani nella loro compilazione.
Appare dunque utile una guida sulla redazione della fattura, al fine di sgombrare il campo dai dubbi. Poichè la fattura èdescritta dal Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972), sembra necessario offrire alcune definizioni di base.

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Evasione fiscale del 2008, crescita senza fine

Possono essere letti in due modi, i pesantissimi dati sull’evasione fiscale del 2008 resi pubblici nel corso della tradizionale conferenza-stampa di fine anno del Comandante della Guardia di Finanza, il generale Cosimo D’Arrigo.

Vedendo il bicchiere mezzo vuoto, si ha la percezione dell’inguaribile tendenza italica a cercare quando possibile di schivare l’imposizione fiscale. Dall’altro lato, èpossibile apprezzare la crescita dei risultati dell’azione sul territorio da parte delle Fiamme Gialle.

àˆ proprio su questo punto che si sofferma l’attenzione del generale D’Arrigo, che segnala “una mirata e penetrante attività  di programmazione delle attività  di contrasto all’evasione”, con sensibili miglioramenti della resa media di ogni controllo (+30% circa).

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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