Al termine del periodo di maternità , pertanto, la lavoratrice-madre (o, in alternativa, il padre) puಠchiedere un ulteriore congedo fino al massimo di sei mesi, o, se vi èun unico genitore, fino a dieci mesi. Si possono avere ulteriori proroghe se il figlio èportatore di handicap.
lavoro
Lavoro minorile e lavoratrici-madri (V)
Qui il discorso, infatti, èdel tutto differente: non ètutelato il “sesso debole†ma la particolare funzione che la donna assume in quanto madre.
La legge prevede, dunque, una serie di protezioni contenute oggi nella legge 151/2001, che ha anche introdotto una notevole innovazione rispetto al passato: la possibilità di estendere o trasferire le tutele al lavoratore-padre, in tutte le ipotesi in cui non sia la madre a fruirne, per scelta o impossibilità .
Lavoro minorile e lavoratrici-madri (IV)
A differenza delle norme di tutela propriamente dette, la legge sulle pari opportunità non interviene “contro†ma “proâ€.
Lavoro minorile e lavoratrici-madri (III)
Lavoro minorile e lavoratrici-madri (II)
Vediamo dunque di chiarire qual èil quadro delle principali leggi oggi vigenti.
Iniziamo dai minori. Le leggi sul lavoro li distinguono in due categorie: i bambini (fino ai quindici anni di età ) e gli adolescenti (dai sedici ai diciotto anni). Coloro che tuttavia hanno compiuto o superato i sedici anni ma non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico sono assimilati ai bambini.
Lavoro minorile e lavoratrici-madri (I)
Le primissime leggi in materia di lavoro emanate alla fine dell’Ottocento intervenivano proprio per sanare gli eccessi pi๠intollerabili, soprattutto a favore delle categorie di lavoratori considerate in assoluto pi๠meritevoli di tutela: i minori di età e le donne.
Certificazione del rapporto di lavoro
Eppure, sapere con certezza che tipologia di rapporto si èinstaurato èindispensabile per individuare i diritti e gli obblighi a carico di entrambi.
E, naturalmente, non ha nessuna rilevanza il nome dato dalle parti al loro rapporto: conta, infatti, come esso si svolge effettivamente. Non sono pochi, ad esempio, i rapporti definiti in teoria di collaborazione coordinata e continuativa che il tribunale ha in realtà identificato come di lavoro subordinato a tutti gli effetti.
Le regole per il lavoro notturno
Poichè certo pi๠gravosa dell’attività svolta durante le ore del giorno, da molti anni la legge e i contratti collettivi hanno stabilito che l’imposizione al lavoratore di un orario di lavoro notturno èconsentita solo qualora vi siano delle effettive esigenze da parte del datore in relazione alla natura dell’attività svolta.
La Borsa del Lavoro
Se un tempo il lavoratore poteva trovare lavoro in ambito privato quasi esclusivamente attraverso il sistema pubblico mediante gli uffici di collocamento, oggi la regola èdata dal libero incontro sul mercato da parte della domanda e dell’offerta di lavoro.
Pensioni e lavoro cumulabili dal 2009
Dal 2009 in avanti, infatti, vengono meno i limiti alla cumulabilità dei redditi di pensione con qualunque forma di reddito da lavoro: dipendente, parasubordinato e autonomo. L’INPS ha chiarito la portata dell’innovazione, e ha precisato anche alcuni limiti di cui si dovrà tenere conto.
Posta Elettronica Certificata diventa un obbligo
àˆ stabilito, infatti, che tutte le nuove società , di qualsiasi forma, che vorranno iscriversi al Registro delle Imprese dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) già nel modulo di iscrizione, mentre le società già esistenti dovranno istituire tale casella mail e comunicarla alla Camera di Commercio entro il novembre 2011.
Potenziati gli incentivi sulla produttività
Innanzitutto, si èscelto di rinunciare a favorire il ricorso al lavoro straordinario, lasciando esclusivamente il campo ai premi di produttività previsti dai contratti di comparto, aziendali o individuali. Nel 2009, percià², lo straordinario tornerà ad essere tassato in forma regolare.
Job-sharing: il lavoro ripartito
Per il momento, comunque, non sembra avere avuto grande diffusione, forse anche per la sua scarsa notorietà ; e tuttavia, in condizioni particolari potrebbe essere una soluzione ottima per i lavoratori, soprattutto quando hanno anche una seconda attività (di lavoro o di studio).
In pratica, si ha a che fare con un contratto di lavoro subordinato che nelle sue caratteristiche generali (diritti e obblighi reciproci, stipulazione ed estinzione, orario, ferie ecc.) non si discosta in alcun modo dalla tipologia ordinaria. La differenza consiste nel fatto che, a fonte di un unico datore, avremo due o pi๠lavoratori.
TFR e la previdenza integrativa
Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.
Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.
Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.
Trattamento di fine rapporto: prima parte
La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazioneâ€, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato†(TFR).
Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.
Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.