
Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (IV)



I nuovi dati diffusi dalla Commissione Europea e riferiti all’anno 2009, non lasciano in effetti presagire niente di buono.
Si calcola che da gennaio a dicembre dell’anno in corso avranno perso il posto circa tre milioni e mezzo di lavoratori europei: circa l’1,6% della forza-lavoro complessiva. Di essi, la maggior parte saranno i precari cui non sarಠconfermato il contratto alla scadenza, ma ci sarà spazio anche per molti licenziamenti individuali e di massa, soprattutto nei settori dell’automobile, dei servizi finanziari, dei trasporti e dell’industria meccanica.

Oggi che il mercato del lavoro èliberalizzato, questa procedura appare quasi antidiluviana, anche se èrimasta in vigore fino agli anni Novanta.
Ma esiste un ambito in cui una disciplina analoga ètuttora esistente e che anzi èandata rafforzandosi negli anni.

Al termine del periodo di maternità , pertanto, la lavoratrice-madre (o, in alternativa, il padre) puಠchiedere un ulteriore congedo fino al massimo di sei mesi, o, se vi èun unico genitore, fino a dieci mesi. Si possono avere ulteriori proroghe se il figlio èportatore di handicap.

Qui il discorso, infatti, èdel tutto differente: non ètutelato il “sesso debole†ma la particolare funzione che la donna assume in quanto madre.
La legge prevede, dunque, una serie di protezioni contenute oggi nella legge 151/2001, che ha anche introdotto una notevole innovazione rispetto al passato: la possibilità di estendere o trasferire le tutele al lavoratore-padre, in tutte le ipotesi in cui non sia la madre a fruirne, per scelta o impossibilità .



Vediamo dunque di chiarire qual èil quadro delle principali leggi oggi vigenti.
Iniziamo dai minori. Le leggi sul lavoro li distinguono in due categorie: i bambini (fino ai quindici anni di età ) e gli adolescenti (dai sedici ai diciotto anni). Coloro che tuttavia hanno compiuto o superato i sedici anni ma non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico sono assimilati ai bambini.

Le primissime leggi in materia di lavoro emanate alla fine dell’Ottocento intervenivano proprio per sanare gli eccessi pi๠intollerabili, soprattutto a favore delle categorie di lavoratori considerate in assoluto pi๠meritevoli di tutela: i minori di età e le donne.

Eppure, sapere con certezza che tipologia di rapporto si èinstaurato èindispensabile per individuare i diritti e gli obblighi a carico di entrambi.
E, naturalmente, non ha nessuna rilevanza il nome dato dalle parti al loro rapporto: conta, infatti, come esso si svolge effettivamente. Non sono pochi, ad esempio, i rapporti definiti in teoria di collaborazione coordinata e continuativa che il tribunale ha in realtà identificato come di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Poichè certo pi๠gravosa dell’attività svolta durante le ore del giorno, da molti anni la legge e i contratti collettivi hanno stabilito che l’imposizione al lavoratore di un orario di lavoro notturno èconsentita solo qualora vi siano delle effettive esigenze da parte del datore in relazione alla natura dell’attività svolta.

Se un tempo il lavoratore poteva trovare lavoro in ambito privato quasi esclusivamente attraverso il sistema pubblico mediante gli uffici di collocamento, oggi la regola èdata dal libero incontro sul mercato da parte della domanda e dell’offerta di lavoro.

Dal 2009 in avanti, infatti, vengono meno i limiti alla cumulabilità dei redditi di pensione con qualunque forma di reddito da lavoro: dipendente, parasubordinato e autonomo. L’INPS ha chiarito la portata dell’innovazione, e ha precisato anche alcuni limiti di cui si dovrà tenere conto.

àˆ stabilito, infatti, che tutte le nuove società , di qualsiasi forma, che vorranno iscriversi al Registro delle Imprese dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) già nel modulo di iscrizione, mentre le società già esistenti dovranno istituire tale casella mail e comunicarla alla Camera di Commercio entro il novembre 2011.

Innanzitutto, si èscelto di rinunciare a favorire il ricorso al lavoro straordinario, lasciando esclusivamente il campo ai premi di produttività previsti dai contratti di comparto, aziendali o individuali. Nel 2009, percià², lo straordinario tornerà ad essere tassato in forma regolare.