Lavoro a chiamata in crescita

Il “lavoro intermittente”, o “lavoro a chiamata”, o “job-on-call” secondo l’originaria terminologia anglosassone, èil contratto con il quale il lavoratore si presenta sul luogo di lavoro solo quando il datore glielo richiede sulla base delle effettive esigenze aziendali, mantenendosi a disposizione (e percependo un’apposita indennità ) per i periodi in cui rimane a casa ad attendere la fatidica chiamata.

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Job on call: il contratto di lavoro intermittente a chiamata

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Il lavoro intermittente (o “su chiamata”, da cui l’appellativo inglese “job on call”) èuna speciale tipologia di contratto introdotta nel nostro ordinamento con la legge Biagi, soppressa durante il governo Prodi e successivamente reintrodotta col nuovo governo Berlusconi.

In pratica, il datore di lavoro chiama il dipendente a svolgere la sua mansione solo quando effettivamente serve (con preavviso di almeno un giorno), lasciandolo invece a casa quando non occorre.

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Dai co.co.co. ai contratti a progetto (I)

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Per molti anni nelle aziende italiane si èdiffusa una figura di lavorativa atipica, quella del collaboratore coordinato e continuativo. Il termine “atipico”, al contrario di quanto si pensa, non significa affatto “lavoratore non a tempo indeterminato” o “flessibile”: si faceva infatti riferimento al fatto che si tratta di una figura che non ètipizzata, ossia che non esistessero leggi che ne decretassero diritti e obblighi.

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Collaborazioni occasionali

La legge Biagi, oltre a delineare con chiarezza i confini della collaborazione coordinata e continuativa con la nuova tipologia del contratto a progetto, ha anche definito meglio un’altra fattispecie analoga e dai contorni prima indefiniti: le collaborazioni occasionali.

Per evitare facili abusi, legati al poter evitare gli adempimenti e i versamenti dovuti per l’assunzione di un dipendente, il legislatore ha stabilito delle soglie inderogabili oltre le quali non èconsentito parlare di prestazioni occasionali ed èdunque indispensabile che fra committente e prestatore di lavoro si stabilisca un rapporto giuridico di altro genere.

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Lavoro interinale in crisi profonda

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Anche questa èuna spia dei tempi che corrono.

I contratti di somministrazione di lavoro da parte delle agenzie per il lavoro (ancora note nel linguaggio corrente come “agenzie interinali”, sebbene la legge Biagi ne abbia riformulato il nome e le funzioni) sono scesi notevolmente nel corso del 2008, sia pure in maniera piuttosto difforme fra le varie aree del territorio nazionale.

Secondo i dati forniti dalle associazioni di settore, infatti, si registra un calo generalizzato delle missioni attivate nel corso dell’anno trascorso rispetto al medesimo dato riferito al 2007;

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Le regole per il lavoro notturno

La legge Biagi ha riformulato nel 2003 il concetto di “lavoro notturno”: ètale ogni prestazione lavorativa di durata pari almeno a sette ore consecutive delle quali almeno tre rientrino all’interno dell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Poichè certo pi๠gravosa dell’attività  svolta durante le ore del giorno, da molti anni la legge e i contratti collettivi hanno stabilito che l’imposizione al lavoratore di un orario di lavoro notturno èconsentita solo qualora vi siano delle effettive esigenze da parte del datore in relazione alla natura dell’attività  svolta.

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Precari e immigrati le prime vittime della crisi

Secondo le drammatiche previsioni del centro studi di Confindustria, fra la seconda metà  del 2008 e i primi sei mesi del 2009 si perderanno in Italia circa seicentomila posti di lavoro.
Se dunque ben pochi dipendenti possono dire di dormire sonni tranquilli, èchiaro che comunque alcune categorie dovrebbero soffrire pi๠di altre il momento di difficoltà  che stiamo vivendo.

Il primo anello debole della catena dell’occupazione, in particolare, sembra essere il lavoratore straniero, specie se extracomunitario, dotato di qualifiche generiche.

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Contratto di inserimento

Introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la famosa “legge Biagi”, il contratto di inserimento ha sostituto il precedente contratto di formazione e lavoro, di cui riprende buona parte della filosofia di base.

L’idea èquella secondo cui l’impresa offre al lavoratore di acquisire una base di esperienza che gli sarà  utile nella sua successiva carriera lavorativa.

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