Presupposti per la dichiarazione di fallimento

Il fallimento èsenza dubbio la pi๠nota delle procedure concorsuali. Esso èdisciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, successivamente modificato dal D.Lgs 9 gennaio 2006 n.5 e dal D.Lgs 12 settembre 2007 n.169.

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due. Il primo di questi èlo stato di insolvenza dell’imprenditore, in altre parole quest’ultimo deve trovarsi nella condizione di non essere pi๠in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

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Disciplina del concordato preventivo

Il Regio Decreto 267/1942 (noto come “legge fallimentare”) nella sua versione originale attribuiva un peso determinante, all’interno delle procedure concorsuali, al fallimento. Alle altre procedure veniva infatti lasciato un ruolo quasi residuale: fra loro, anche il concordato preventivo.

Un imprenditore ammesso al concordato preventivo ha la possibilità  di evitare il fallimento chiedendo al tribunale di sospendere le azioni dei creditori nei suoi confronti, in modo da lasciargli il respiro necessario per risanare la propria situazione di difficoltà . Se poi le cose non vanno come sperato, c’ sempre tempo per procedere alla dichiarazione di fallimento.

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Requisiti per il fallimento

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Il fallimento èuna delle quattro procedure concorsuali previste attualmente dal nostro ordinamento (le altre sono il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

In particolare, èuna procedura giudiziaria, perchè dichiarata e seguita esclusivamente dal tribunale e non da enti amministrativi, ed èuna procedura di tipo estintivo, in quanto la sua finalità  principale èquella di rimuovere dal mercato un’impresa che versi in difficoltà  irreversibile per limitare nel tempo e nello spazio il diffondersi della sua crisi verso altri soggetti secondo un pericoloso effetto-domino, senza che sia esperibile alcun tentativo di risanamento.

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