Una nuova sentenza della Corte di Cassazione regola un caso inerente il tema del mondo del lavoro. In particolare gli Ermellini questa volta si sono dovuti pronunciare sul caso di un lavoratore che durante una malattia svolge un lavoro presso un congiunto. Il caso riguarda infatti un lavoratore che dichiarandosi in malattia presso la propria azienda aveva prestato servizio presso l’attività di un congiunto.
licenziamento illegittimo
Organizzazione aziendale non puಠessere imposta dai giudici
La Corte d’Appello, in particolare, con la sentenza in esame aveva chiesto il reintegro sul posto di lavoro del lavoratore licenziato per aver fatto delle avances nei confronti di un’inquilina dello stabile in cui stava svolgendo la sua prestazione lavorativa, dopo che le accuse mosse nei confronti del lavoratore erano state ridimensionate dalla testimonianza della stessa donna.
Divieto di licenziamento per matrimonio
In caso di licenziamenti effettuati durante questo periodo, infatti, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che il licenziamento non ha nulla a che vedere con le nozze, in quanto deriva da una colpa grave della lavoratrice e che costituisce giusta causa di licenziamento, oppure dalla cessazione dell’attività dell’azienda di cui la lavoratrice èdipendente, dal termine della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta oppure dalla naturale scadenza del contratto di lavoro.
Licenziamento per soppressione posto di lavoro
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.14517 del 1° luglio 2011, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore adibito a mansioni amministrative e licenziato dall’azienda per riduzione del personale e soppressione del posto, respingendo al contempo le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
Trasferimento d’azienda e licenziamento
La legge precisa che il ramo d’azienda deve essere già esistente, in altre parole non deve essere creato appositamente per la cessione, che deve conservare la propria identità dopo il trasferimento e che in tal caso deve essere seguita una determinata procedura sindacale.
Licenziamento per violazione divieto di concorrenza
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.
Impugnare un licenziamento illegittimo
In determinati casi il lavoratore ha la possibilità di impugnare il licenziamento, in particolare quando ricorre la fattispecie di licenziamento illegittimo, ovvero: quando èprivo di giusta causa o giustificato motivo; quando èprivo dei requisiti formali sanciti dall’art. 2 della Legge 604/1966; quando èstato intimato per ragioni discriminatorie o sostenuto da motivazioni illecite.