Licenziamento per lavoro durante congedo parentale

La violazione dell’espresso divieto di svolgere un’altra attività  lavorativa durante la fruizione dei congedo parentale non puಠessere punita in ogni caso con il licenziamento, in quanto in tema di sanzioni disciplinari vige il principio della proporzionalità  della sanzione rispetto alla gravità  dell’infrazione.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società  che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività  lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società  durante il periodo di congedo familiare.

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Fac simile lettera di licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo viene deciso dal datore di lavoro qualora si verifica una causa meno grave rispetto a quella che provoca il licenziamento per giusta causa, per questo motivo in tal caso il datore di lavoro èobbligato a concedere al prestatore di lavoro un periodo di preavviso o, in mancanza, l’indennità  di mancato preavviso.

In questo caso, infatti, il motivo che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro èmeno grave e quindi consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, seppur limitata al solo periodo di preavviso.

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Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo rappresenta un’ipotesi di licenziamento meno grave rispetto al licenziamento per giusta causa in quanto in questo caso il motivo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro èmeno importante e quindi consente la prosecuzione limitata del rapporto di lavoro al periodo di preavviso.

L’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo èdisciplinata dall’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, secondo cui questa fattispecie si realizza un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo) oppure per motivi inerenti all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’attività  lavorativa (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

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Fac simile lettera di licenziamento per giusta causa

In caso di licenziamento per giusta causa, intendendosi per tale una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto poichècomporta il venir meno del vincolo fiduciario, in capo al datore di lavoro non sussite l’obbligo di fornire il preavviso, nètantomeno quello di corrispondere al lavoratore l’indennità  di mancato preavviso.

Il licenziamento deve essere notificato mediante apposita lettera di licenziamento, èinfatti assolutamente inefficace il licenziamento orale. Di seguito un esempio di lettera di licenziamento per giusta causa.

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Licenziamento per giusta causa

In base a quanto stabilito dall’art. 2119 del Codice Civile, il datore di lavoro puಠrecedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nel caso in cui sussista giusta causa, ossia una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto lavorativo in quanto comporta il venir meno il vincolo fiduciario tra i due soggetti.

La violazione del rapporto fiduciario deve essere verificata caso per caso e prendendo in considerazione diversi elementi, tra cui la qualità  del rapporto tra le parti e il grado di fiducia che lo caratterizza, la posizione occupata dal lavoratore e l’intensità  dell’elemento intenzionale.

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Fac simile impugnativa licenziamento

In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha la possibilità  di impugnarlo mirando, a seconda dei casi, alla reintegrazione nel posto di lavoro oppure ad un risarcimento.

Il lavoratore, in particolare, puಠimpugnare il licenziamento quando èprivo di giusta causa o giustificato motivo, quando èprivo dei requisiti formali previsti dall’art. 2 della Legge 604/1966 e quando si basa su ragioni discriminatorie o su motivazioni illecite. Di seguito il modello della lettera da inviare al datore di lavoro per informarlo dell’intenzione di agire legalmente.

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Impugnare un licenziamento illegittimo

Il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore attraverso la lettera di licenziamento nella quale il datore di lavoro non èobbligato ad indicare le motivazioni. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, il datore di lavoro èobbligato a fornirle entro sette giorni.

In determinati casi il lavoratore ha la possibilità  di impugnare il licenziamento, in particolare quando ricorre la fattispecie di licenziamento illegittimo, ovvero: quando èprivo di giusta causa o giustificato motivo; quando èprivo dei requisiti formali sanciti dall’art. 2 della Legge 604/1966; quando èstato intimato per ragioni discriminatorie o sostenuto da motivazioni illecite.

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Lettera di licenziamento

L’Art. 2118 del Codice Civile stabilisce che “ciascuno dei contraenti puಠrecedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità “.

Nel caso in cui il lavoratore intenda licenziarsi deve presentare al datore di lavoro una lettera di dimissioni, in caso contrario èil lavoratore che deve far recapitare al lavoratore la lettera di licenziamento.

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Licenziamento per prevedibilità  malattia durante il periodo di ferie

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1699 del 25 gennaio 2011 ha stabilito che il lavoratore èlibero di scegliere il luogo in cui recarsi in ferie, tuttavia ènecessario che questa scelta sia compatibile con i principi di correttezza e di buona fede stabiliti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

Con questa sentenza, in particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore licenziato dopo essersi recato per l’ennesima volta in Madagascar ed aver contratto di nuovo alcune malattie endemiche.

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Impugnazione licenziamento lavoratori a tempo determinato e co.co.co.

L’articolo 32 del collegato lavoro ha introdotto importanti novità  in merito ai termini previsti per l’impugnazione dei provvedimenti del datore di lavoro e che riguardano i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, inclusi i co.co.co.

In forza di questa norma, dunque, il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

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Tassazione indennità  di licenziamento ingiustificato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26385 del 30 dicembre 2010 ha stabilito che l’indennità  prevista dal contratto dei dirigenti di aziende industriali in caso di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa èassoggettato a tassazione separata e ritenuta d’acconto.

La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato gli articoli 6 e 16 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in forza dei quali tutte le indennità  conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita dei redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, quindi sul lavoratore grava l’onere di dimostrare che l’indennità  riguarda voci di cosiddetto risarcimento puro e quindi esenti da tassazione.

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Licenziamento per negligenza e scarso rendimento

Il datore di lavoro èlegittimato a licenziare un proprio dipendente per scarso rendimento qualora sulla base della valutazione complessiva dell’attività  lavorativa svolta dal lavoratore venga provata una violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, cosଠcome pure èlegittimo il licenziamento per scarso rendimento nel caso in cui il lavoratore manifesti un atteggiamento negligente protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei suoi superiori.

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Licenziamento per falsa condotta violenta del datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha stabilito che èlegittimo il licenziamento di un lavoratore che accusa il datore di lavoro di condotta violenta denunciata come infortunio sul lavoro.

Il riferimento èla sentenza n. 24138 del 29 novembre 2010, con la quale èstata giudicata la vicenda che vede come protagonista una lavoratrice che, dopo essere stata pi๠volte invitata dal suo datore di lavoro a ritornare alla sua postazione, da cui si era allontanata senza autorizzazione, èstata ulteriormente invitata a ritornare al suo posto con una presa per il braccio da parte del datore di lavoro.

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Licenziamento per superamento periodo di comporto

Il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto rientra nella fattispecie di licenziamento per giustificato motivo e non in quella del licenziamento disciplinare, di conseguenza il datore di lavoro non ha l’obbligo di contestare le singole assenze del lavoratore ma si puಠlimitare ad indicare il numero totale di assenze relative ad un determinato periodo.

A confermarlo èstata la sentenza della Corte di Cassazione n. 23920 del 2010, che di fatto annulla il precedente orientamento adottato dalla Corte stessa e che prevedeva per il datore di lavoro l’obbligo di indicare i giorni di assenza, in modo tale da consentire al lavoratore di poter replicare.

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