Licenziamento durante il periodo di prova

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23224 del 17 novembre 2010 ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito al licenziamento durante il periodo di prova.

La fattispecie èdisciplinata dall’art. 2096 del codice civile, il quale al 3° comma stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti puಠrecedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità . Se perಠla prova èstabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà  di recesso non puಠesercitarsi prima della scadenza del termine“.

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Dimissioni senza preavviso

Nel caso in cui il lavoratore intende interrompere un rapporto di lavoro deve presentare al suo datore di lavoro la lettera di dimissioni e dare il preavviso, ossia continuare a lavorare regolarmente per un periodo di tempo che varia seconda del contratto e della volontà  delle parti.

In determinati casi, tuttavia, il lavoratore puಠnon dare il preavviso. Questa accade sostanzialmente in tre casi: durante il periodo di prova, quando il lavoratore e il datore di lavoro si accordano e stabiliscono che non ènecessario il periodo di preavviso e quando le dimissioni vengono presentate per giusta causa, intendendosi per tale una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.

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Collegato Lavoro: la nuova disciplina dei licenziamenti

Le novità  forse pi๠importanti e certamente pi๠discusse introdotte dal Collegato Lavoro riguardano una serie di rigidità  introdotte a proposito della disciplina dei licenziamenti.

Il lavoratore che intende impugnare il suo licenziamento ritenendolo illegittimo ha ora solo sessanta giorni di tempo per renderlo noto con qualunque mezzo (l’ideale sarebbe una raccomandata A/R al datore di lavoro) e deve depositare il ricorso in tribunale o esperire il tentativo (oggi divenuto facoltativo) di conciliazione entro i successivi centottanta giorni; infine, se la mediazione fallisce, il successivo ricorso in tribunale deve avvenire entro sessanta giorni. Se questi termini non sono rispettati, l’azione diviene improcedibile.

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Scontrini omessi, il dipendente rischia il licenziamento

corte-di-cassazione

La Corte di Cassazione (sentenza n. 26991/2009) ha confermato i verdetti dei tribunali di primo e secondo grado che avevano ritenuto legittimo il licenziamento di una commessa che non batteva gli scontrini.

La storia èsemplice: la donna era addetta al bar di un noto casinà², e con una certa frequenza ometteva di certificare i corrispettivi delle consumazioni (senza, peraltro, che vi fossero alla base motivazioni particolari, se non la semplice pigrizia).

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Pettegolezzi da ufficio: tolleranza zero

gossip al lavoro

Nelle aziende del Duemila si dà  molto pi๠spazio rispetto a quanto avveniva in passato alla necessità  di costruire un team, di creare un gioco di squadra che valorizzi e integri le diverse competenze.

àˆ ovvio che una prospettiva del genere acquisisce un solido fondamento soltanto se si viene a creare un autentico affiatamento fra i componenti, intendendo sia i dipendenti che i manager.
Il discorso èmolto avvertito soprattutto negli Stati Uniti.

Ed ecco dunque arrivare dall’America l’ultima crociata a favore della produttività  degli uffici: la guerra al pettegolezzo.

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Licenziamento

Licenziamento e dimissioniIl licenziamento èuna pratica attraverso la quale il datore di lavoro puಠdecidere di recedere il contratto stipulato con un suo dipendente.

In passato era necessario solo rispettare i termini di preavviso per poter effettuare un licenziamento, la decisione era completamente affidata alla discrezionalità  del dirigente.

Con il tempo la normativa si èvoluta, oggi ci sono dei limiti ben precisi e la recessione di un contratto di lavoro va sempre giustificata su solide basi. Con la legge n. 604 del 1966 sono stati resi validi solo i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.

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Dimissioni volontarie

Dimissioni

Un diritto fondamentale dei lavoratori sono le dimissioni che nascono dalla volontà  del lavoratore che decide in maniera assolutamente autonoma, pena l’annullamento della pratica, di recedere anticipatamente il suo contratto di lavoro.

Il datore di lavoro non puಠopporre resistenza alle dimissioni di un suo dipendente, ma quest’ultimo deve rispettare i tempi di preavviso previsti dal contratto. Esistono perಠalcuni casi particolari in cui èpossibile presentare le dimissioni anche senza alcun preavviso, èil caso delle dimissioni per giusta causa.

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Lettera di dimissioni

ecco un esempio di lettera di dimissioni

Ogni lavoratore ha la facoltà  di recedere dal contratto di lavoro stipulato col datore di lavoro trasmettendogli una lettera di dimissioni scritta in forma libera.

Se avete intenzione di cambiare lavoro, attenti a come compilate la lettera di dimissioni (scarica il modulo dimissioni fac-simile) oltre che al nuovo curriculum vitae:

Le principale riforme introdotte col decreto legge n. 112-25.06.08 in materia di lavoro:

Dimissioni: dal 25 giugno il lavoratore che intende risolvere il proprio contratto di lavoro, potrà  farlo liberamente, trasmettendo al datore di lavoro la comunicazione delle proprie dimissioni.

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