La fattispecie èdisciplinata dall’art. 2096 del codice civile, il quale al 3° comma stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti puಠrecedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità . Se perಠla prova èstabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non puಠesercitarsi prima della scadenza del termine“.
licenziamento
Dimissioni senza preavviso
In determinati casi, tuttavia, il lavoratore puಠnon dare il preavviso. Questa accade sostanzialmente in tre casi: durante il periodo di prova, quando il lavoratore e il datore di lavoro si accordano e stabiliscono che non ènecessario il periodo di preavviso e quando le dimissioni vengono presentate per giusta causa, intendendosi per tale una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Collegato Lavoro: la nuova disciplina dei licenziamenti
Il lavoratore che intende impugnare il suo licenziamento ritenendolo illegittimo ha ora solo sessanta giorni di tempo per renderlo noto con qualunque mezzo (l’ideale sarebbe una raccomandata A/R al datore di lavoro) e deve depositare il ricorso in tribunale o esperire il tentativo (oggi divenuto facoltativo) di conciliazione entro i successivi centottanta giorni; infine, se la mediazione fallisce, il successivo ricorso in tribunale deve avvenire entro sessanta giorni. Se questi termini non sono rispettati, l’azione diviene improcedibile.
Scontrini omessi, il dipendente rischia il licenziamento
La storia èsemplice: la donna era addetta al bar di un noto casinà², e con una certa frequenza ometteva di certificare i corrispettivi delle consumazioni (senza, peraltro, che vi fossero alla base motivazioni particolari, se non la semplice pigrizia).
Pettegolezzi da ufficio: tolleranza zero
àˆ ovvio che una prospettiva del genere acquisisce un solido fondamento soltanto se si viene a creare un autentico affiatamento fra i componenti, intendendo sia i dipendenti che i manager.
Il discorso èmolto avvertito soprattutto negli Stati Uniti.
Ed ecco dunque arrivare dall’America l’ultima crociata a favore della produttività degli uffici: la guerra al pettegolezzo.
Licenziamento
In passato era necessario solo rispettare i termini di preavviso per poter effettuare un licenziamento, la decisione era completamente affidata alla discrezionalità del dirigente.
Con il tempo la normativa si èvoluta, oggi ci sono dei limiti ben precisi e la recessione di un contratto di lavoro va sempre giustificata su solide basi. Con la legge n. 604 del 1966 sono stati resi validi solo i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.
Dimissioni volontarie
Il datore di lavoro non puಠopporre resistenza alle dimissioni di un suo dipendente, ma quest’ultimo deve rispettare i tempi di preavviso previsti dal contratto. Esistono perಠalcuni casi particolari in cui èpossibile presentare le dimissioni anche senza alcun preavviso, èil caso delle dimissioni per giusta causa.
Lettera di dimissioni
Se avete intenzione di cambiare lavoro, attenti a come compilate la lettera di dimissioni (scarica il modulo dimissioni fac-simile) oltre che al nuovo curriculum vitae:
Le principale riforme introdotte col decreto legge n. 112-25.06.08 in materia di lavoro:
Dimissioni: dal 25 giugno il lavoratore che intende risolvere il proprio contratto di lavoro, potrà farlo liberamente, trasmettendo al datore di lavoro la comunicazione delle proprie dimissioni.