L’Intercalare S èimpiegato esclusivamente per prestare una pluralità di informazioni relative ai soci delle società di capitali e delle cooperative, o ai consorziati nei consorzi con attività esterna, ad integrazione di vari documenti considerabili come principali.
Ai fini della nostra analisi, tuttavia, interessa esclusivamente la funzione di sostegno al Modello S1, impiegato per comunicare l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle imprese diverse dalle ditte individuali.
Pertanto appare di rilievo solamente la prima sezione dell’Intercalare S, in cui si comunica l’elenco dei soci o consorziati al momento della costituzione dell’ente; le sezioni successive, infatti, sono dedicate a situazioni differenti: trasferimenti di quote, fuoriuscite dall’ente di singoli soci ecc.
Nell’analisi condotta in relazione alle modalità di compilazione del Modello S1, rimane da compilare un ultimo riquadro principale e alcuni campi conclusivi.
Il Riquadro n. 18 chiede di indicare l’articolo dell’atto costitutivo o dello statuto nel quale sono stabilite le regole di ripartizione di utili e perdite fra i soci nelle società personali.
In genere, essi sono suddivisi in proporzione ai rispettivi conferimenti, salvo un eventuale patto contrario (cui fa appunto riferimento il Riquadro n. 18);
Avviandoci verso la conclusione della compilazione del Modello S1, occorre dedicare attenzione ai poteri di amministrazione e rappresentanza delle diverse figure sociali.
Per l’esattezza, il Riquadro n. 15-a èdestinato ad ogni ente eccetto le società di persone: si richiede di citare per ogni singolo organo l’articolo esatto dell’atto costitutivo o dello statuto che ne descrive i poteri.
Il Riquadro n. 15-b, invece, fa riferimento alle società personali, laddove gli accordi sociali prevedano specifici poteri amministrativi attribuiti a singoli soci: anche qui, occorre indicare l’articolo corrispondente a tale pattuizione.
A partire dal dodicesimo riquadro del Modello S1, l’attenzione si sposta sulla struttura organizzativa dell’ente.
Nel Riquadro n. 12 occorre indicare il numero dei soci o consorziati. Sono presenti righi differenti destinati ai diversi tipi di società o consorzi, ognuno con le sue peculiarità (per esempio, per le Sas bisogna distinguere fra accomandatari e accomandanti).
Le informazioni di tipo anagrafico relative ad ogni singolo socio nonchè quelle riferite alla dimensione delle partecipazioni sono da inserirsi in altrettanti documenti allegati (gli Intercalari P o S, che esamineremo successivamente).
La compilazione del Modello S1 prosegue con i due riquadri dedicati ai conferimenti. L’obbligo di effettuarli ricade solo sulle società o sui consorzi, per cui gli altri enti sono esonerati dal compilare i due campi.
L’ottavo riquadro, in particolare, concerne il capitale sociale (se società di capitali) o il fondo consortile (se consorzio). Escludendo imprese particolari per cui sono fissati importi molto rilevanti (per esempio le banche), nella generalità dei casi il capitale sociale minimo ammonta a € 120.000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a € 10.000 per le società a responsabilità limitata.
Per quanto concerne i consorzi, invece, la legge impone l’istituzione di un fondo consortile, senza tuttavia specificarne l’ammontare minimo, probabilmente per una svista del legislatore.
All’atto della costituzione, occorre che i soci versino concretamente almeno il 25% delle rispettive quote di capitale. Nell’ottavo riquadro, dunque, occorrerà indicare l’ammontare del capitale sociale deliberato, di quello sottoscritto e di quello effettivamente versato.
La compilazione del Modello S1 prosegue con il quinto riquadro, dedicato all’indicazione della sede legale, cosଠcome definita all’interno dell’atto costitutivo dell’ente.
In coda al riquadro èrichiesto esplicitamente di specificare se in essa sono ubicati gli “uffici direttivi, amministrativi ègestionali dell’impresaâ€; in caso di risposta negativa, occorrerà allegare un Modello UL con la segnalazione della sede effettiva.
L’indicazione della sede legale, oltre ai dati pi๠intuitivi (città , via ecc.), comprende anche la meno scontata specificazione dello Stato – utile soprattutto nel caso di compilazione da parte della filiale italiana di una società straniera – e dei recapiti di telefono, mail e fax.
Oltre alla fondamentale indicazione dell’atto da registrare, il preambolo del Modello S1 richiede anche altre due informazioni.
Prima di tutto, l’istanza di registrazione, con l’indicazione di nome, cognome e funzione del richiedente.
In merito alla funzione, va detto che l’obbligo di richiedere la registrazione ricade su soggetti solitamente individuati dalla legge; per esempio, la registrazione della nascita di una Srl deve essere eseguita a cura del notaio che ha redatto l’atto costitutivo.
Una volta conclusa l’analisi del Modello I1 riservato all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le imprese individuali, èora di vedere l’analogo Modello S1, destinato a ogni altro soggetto differente che esercita attività di impresa.
L’elenco èvasto: si va dalle società di persone a quelle di capitali, dalle cooperative agli enti pubblici economici, dai consorzi ai G.E.I.E. e a ogni altro ente commerciale indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
Nel discorso non rientrano, perà², gli enti non commerciali, e cioègli organismi diversi dalle società per i quali l’esercizio di un’attività di impresa assume un carattere secondario.
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