Infatti, se in precedenza era necessario rivolgersi alle autorità tributarie di ciascun Paese interessato per le singole quote di credito (e ogni Paese aveva le sue regole, i suoi tempi e i suoi moduli, con tutti gli evidenti problemi conseguenti), oggi invece il residente in Italia puಠe deve rivolgersi esclusivamente alla nostra Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a girare le richieste alle amministrazioni consimili delle altre nazioni.
non residenti
Nuova procedura rimborsi IVA ai non residenti
Fra le novità pi๠interessanti, la rivoluzione semplificatrice della disciplina con cui i soggetti passivi non residenti possono ottenere i rimborsi sull’IVA sborsata in un altro Paese comunitario. Precisiamo che, con il concetto di “soggetti passiviâ€, facciamo riferimento a chi esercita attività d’impresa, arte e professione, escludendo dunque tutti i privati consumatori (per cui esistono altre forme di rimborso).
Fiscalità della musica per i non residenti
Generalmente, esistono due strade alternative da seguire. Da un lato abbiamo le regole generali fissate dal DPR 600/1973; dall’altro, abbiamo le numerose e articolatissime convenzioni bilaterali stipulate fra la nostra Repubblica e moltissime altre nazioni, solitamente ricalcate sui modelli predisposti dall’OCSE.
Imprese non residenti e rappresentanti fiscali
Una delle ultime novità èstata stabilita all’interno del decreto legge 135/2009, entrato in vigore alla fine di settembre. In generale, infatti, coloro che non hanno la residenza nel territorio italiano (la cittadinanza non ha rilievo) devono nominare un rappresentante fiscale con finalità di mandatario per gli adempimenti legati all’IVA.