In questi casi, il sistema migliore (se non l’unico) per chiudere rapidamente la questione èquello di esibire un documento che comprovi l’avvenuto pagamento: un bollettino postale, un estratto conto, una ricevuta rilasciata dal fornitore medesimo o quant’altro.
pagamenti
Pagamento fatture in ritardo
La crisi in atto ha peggiorato ulteriormente la nostra situazione, ma la vera notizia èche i peggioramenti ci sono stati ovunque e a tassi molto pi๠rilevanti rispetto ai nostri. Le imprese spagnole e portoghesi, ad esempio, un tempo ben pi๠virtuose, in pochi mesi hanno iniziato a presentare tempi di pagamento molto pi๠lunghi rispetto a prima.
Solleciti di pagamento
La crisi attualmente in corso ha accentuato un fenomeno in realtà sempre esistito, e che presumibilmente sempre esisterà : quello dei debitori che, per un qualunque motivo, non pagano quanto dovuto.
Pubblica Amministrazione impegnata contro i ritardi nei pagamenti
Questo problema, che causa grosse crisi di liquidità alle imprese con tutte le difficoltà conseguenti, èstato sollevato presso le autorità già da molti anni da parte delle associazioni di categoria, peraltro con scarsi risultati.
Calcoli per l’acconto IVA (seconda parte)
Coloro che nell’ultimo anno si sono trasformati da “mensili†in “trimestrali†dovranno far riferimento ad una liquidazione fittizia riferita agli ultimi tre mesi del 2007 (come se fossero stati trimestrali già allora), e il discorso opposto per coloro che hanno subito nel 2008 il passaggio inverso.
IVA di cassa
Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità di richiedere l’esigibilità differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà il pagamento dal cliente.
Quando lo Stato non paga
E se la cosa non rappresenta un grosso problema per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di soggetti privati, il discorso diventa ben differente qualora non addirittura drammatico se la Pubblica Amministrazione costituisce invece il cliente principale quando non l’unico.
Prescrizione presuntiva (II)
à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.
Prescrizione presuntiva (I)
Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.
Crescono i blocchi ai pagamenti della P.A.
La legge, oggi contenuta nell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, impone a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione statale, regionale e locale di effettuare una verifica prima di procedere al pagamento di somme superiori a diecimila euro, per qualunque motivo erogati (acquisti, stipendi, rimborsi…).